Scatta dal prossimo 1° luglio 2020 il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

Stiamo parlando del beneficio introdotto con l’art. 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020). Con tale previsione normativa, il legislatore ha istituito un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate dai clienti con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020.

I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi o compensi abbiano valore inferiore a 400.000 euro nell’anno d’imposta precedente.

I soggetti che emettono le carte di pagamento sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio in commento. L’art. 22 lasciava ad un provvedimento del direttore dell’Amministrazione finanziaria la definizione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni e ai contenuti delle stesse (è arrivato così il Provvedimento 29 aprile 2020). Inoltre era demandato alla Banca d’Italia, l’emanazione di altro provvedimento che definisse le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate (è stato, quindi, emanato il Provvedimento del 21 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020).

Regole e modalità di utilizzo

In merito alle caratteristiche del credito, questi spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis. A tal proposito si ricorda che il massimale previsto da regolamento europeo per gli aiuti de minimis, ossia il regolamento (UE) n. 1407/2013 non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il valore scende però a 15.000 euro per le imprese che producono prodotti agricoli (regolamento UE n. 1408/2013) ed a 30.000 euro per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014).

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili (quindi, per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2020, il credito sarà utilizzabile dal mese di agosto 2020).

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. In merito all’aspetto fiscale, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP. Non concorre, altresì, alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito.