Il decreto sostegni bis ha istituito dei contributi a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa, titolari di partita IVA, che, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese, abbiano conseguito nel 2019 un fatturato compreso tra dieci milioni e quindici milioni di euro.

Tale contributo, su specifica scelta del richiedente, può essere riconosciuto come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Con la risoluzione n. 63 del 3 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo in oggetto.

Contributo a fondo penduto, istituiti i codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 63 del 3 novembre 2021, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
  • “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
  • “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

Tali codici tributo devono essere esposti nella sezione “ERARIO”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto.

 

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