Se il proprietario di casa dimentica di rinnovare il contratto di locazione, la cedolare secca non si intende sempre e in automatico revocata. Dipende infatti dall’atteggiamento che il proprietario mette in atto. Se si palesa in ogni caso la volontà di confermare la cedolare, a nulla vale la dimenticanza formale.

Questo è quanto stabilito dalla modifica contenuta in uno degli emendamenti apportati alla Camera in sede di conversione del Dl 193/2016, ora al vaglio del Senato: lo scopo è quello di evitare che una dimenticanza meramente formale possa avere conseguenze eccessivamente drastiche e pesanti.

Soprattutto in fase di rinnovo infatti, e non di registrazione iniziale del contratto, può accadere che vi sia questa dimenticanza. Ricordiamo da ultimo che la cedolare sostituisce l’Irpef sui redditi fondiari derivanti dalle locazioni abitative e le relative addizionali nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sui contratti di locazione. La scelta della cedolare, in qualunque momento venga manifestata, ha effetto fino alla scadenza del contratto ma è in ogni caso possibile revocare la stressa in una qualsiasi delle annualità intermedie, sempre avvalendosi del modulo RLI.