Novità per chi affitta con opzione cedolare secca e, più nello specifico, in caso di proroga del contratto di locazione. L’articolo 3 bis del dl Crescita ha abrogato l’obbligo di comunicazione della proroga del regime fiscale. In altre parole significa che non saranno applicate sanzioni al proprietario che non specifica nel contratto, in sede di rinnovo, la volontà di continuare ad aderire a questo regime di tassazione agevolata. Facciamo chiarezza cercando di capire meglio quali sono gli obblighi rimasti e che cosa non è più previsto.

Proroga cedolare secca: comunicazione non più obbligatoria, cancellato il rischio sanzioni

Chi non invia la comunicazione di proroga della cedolare secca non è più passibile di sanzioni. Ricordiamo, che il regime di cedolare secca riservata alle persone fisiche titolari di reddito di proprietà o di diritto reale di godimento di un immobile dato in affitto, permette di applicare all’importo del canone corrisposto dall’affittuario un’imposta sostitutiva, al posto delle aliquote Irpef ordinarie. La volontà di procedere con cedolare secca deve essere manifestata al momento della registrazione del contratto ed è valida per tutta la durata. Tuttavia il precedente sistema richiedeva che l’opzione fosse manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro qualora il contratto fosse prorogato, anche se tacitamente. Stessa comunicazione andava inoltre inviata all’Agenzia delle Entrate anche in caso di risoluzione del contratto.

La sanzione per la mancata comunicazione entro i termini suddetti comportava una sanzione di 100 euro (ridotta a 50 euro se la comunicazione veniva presentata con ritardo non superiore a 30 giorni). In sostanza, quindi, se i comportamenti posti in essere erano tali da lasciare intendere con chiarezza la volontà di permanere nel regime a tassazione sostitutivo Irpef, la permanenza veniva ammessa ma era al contempo applicata una sanzione tramite ravvedimento operoso.

Il decreto Crescita ha invece eliminato l’obbligo di comunicazione cedolare secca in caso di proroga del contratto.

Di conseguenza, non sussistendo più il predetto obbligo, viene meno anche la sanzione correlata (intera o ridotta).

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