Condomino moroso oggetto di novità con la riforma del condominio 2012, appena approvata che introduce innovazioni a proposito della morosità condominiale.

La riforma del condominio 2012 appena varata, oltre a introdurre il c/c dedicato, a prevedere il distacco dal riscaldamento centralizzato e ad abolire il divieto di tenere animali domestici, ha riformato le norme civilistiche riguardanti il mancato pagamento delle quote condominiali, quindi è intervenuto a disciplinare il condomino moroso.

Condomino moroso: le novità

La riforma condominio 2012 ha così ridisciplinato l’art.

1129 c.c. stabilendo che in caso di condomini morosi, l’amministratore deve attivarsi per il recupero quote condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, salva diversa dispensa dell’assemblea.

Sospensione condomino moroso dai servizi comuni

Il condomino moroso, inoltre, decorsi i sei mesi, potrà essere sospeso dalla fruizione dei servizi comuni senza che vi sia la necessità, come previsto in precedenza di recepire la previsione nel regolamento condominiale. Se l’amministratore del condominio non si attiene al termine di sei mesi potrà essere chiamato a risponderne dinanzi all’assemblea ed essere revocato dall’incarico.

Creditore condomino moroso può agire anche contro quello in regola

Tra le altre novità introdotte dalla riforma condominio 2012 si segnala anche la possibilità per il creditore del condominìo di accedere ai dati di gestione per individuare il condomino moroso e agire direttamente verso di loro con ciò evitando che il condomino, quale soggetto giuridico, venga aggredito per ragioni legate principalmente alla mancanza di fondi causata dalla morosità di alcuni condomini. Appena è a conoscenza dei nomi del condomino moroso o dei condomini morosi, visto che possono essere tanti, il creditore deve agire preventivamente contro i comproprietari morosi e, soltanto ove non riuscisse a soddisfarsi su di loro, potrà agire nei confronti dei condomini in regola.

 

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