Una compensazione ad ampio raggio dei crediti derivanti dallo sconto in fattura o cessione del credito nel campo del bonus edilizi. E’ l’Agenzia delle Entrate ad ampliare l’elenco delle somme compensabili.

Ricordiamo che per i bonus casa (ristrutturazione, bonus 110, bonus facciate, ecc.), in luogo della detrazione fiscale, è ammesso optare per:

  • sconto in fattura accordato dall’impresa che esegue i lavori. A fronte di ciò quest’ultima matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa stessa che fa i lavori). Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Le limitazioni nella cessione del credito

Nel campo della cessione, la normativa vigente prevede quanto segue:

  • il committente (ossia chi deve fare i lavori sulla propria casa) può, in luogo della detrazione fiscale, optare per la cessione del credito (o sconto in fattura). La cessione del credito può essere fatta verso un qualsiasi soggetto (inclusa anche l’impresa che fa i lavori) – questa è la prima cessione
  • chi ha acquisito il credito dalla prima cessione, a sua volta può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente ma solo verso un soggetto vigilato (banca, assicurazione o società finanziaria autorizzata) – seconda cessione
  • successivamente, chi acquisisce il credito proveniente dal secondo trasferimento può a sua volta utilizzarlo in compensazione oppure effettuare una sola cessione a un altro soggetto vigilato (banca, assicurazione o società finanziaria autorizzata) – terza cessione.

Chi acquisisce il credito dalla terza cessione non potrà ulteriormente cederlo (ma solo utilizzarlo in compensazione. Quindi, la cessione del credito si ferma. Tuttavia, laddove chi acquista il credito dalla terza cessione è una banca, questa potrà ulteriormente cederlo (dunque, quarta cessione) ma solo verso soggetti professionali e con partita IVA che siano propri correntisti.

Compensazione del credito, novità dall’Agenzia Entrate

Come detto, chi matura il credito derivante dallo sconto in fattura o chi lo acquisisce perché derivante da una cessione può anche utilizzarlo in compensazione per versare altri tributi (ad esempio IRPEF, IRES, IMU, ecc.).

Per le imprese conviene acquistare il credito, si risparmia in F24,

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 435 del 25 agosto 2022, ha precisato che con il credito derivante dalla cessione (o sconto in fattura) possono compensarsi anche:

  • Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (codice tributo 2501)
  • Imposta sulle assicurazioni – erario (codice tributo 3354)
  • Imposta sulle assicurazioni – erario – acconto (codice tributo 3355)
  • Imposta sulle assicurazioni RC auto – province (codice tributo 3356)
  • Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (codice tributo 3357)
  • Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano (codice tributo 3360)
  • Contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota (codice tributo 3361)
  • Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia (codice tributo 3358)
  • Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (codice tributo 3359)
  • Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Valle d’Aosta (codice tributo 3363).