Il regime della cedolare secca sugli affitti è previsto anche in favore dei proprietari di immobili di interesse storico – artistico. Lo chiarisce il Governo in un’interrogazione parlamentare.

 

Il question time

Dopo la corposa circolare dell’Agenzia delle entrate, la n 20 del 4 giugno scorso, il Governo ritorna sul regime della cedolare secca sugli affitti. Con il question time del 14 giugno infatti, si sono chiesti all’Esecutivo chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime di imposizione sostitutivo della cedolare secca in relazione agli immobili di interesse storico-artistico.

 

 Immobili storici artistici: regime di imposta

 Il Governo risponde ricordando che a partire dal 2012, gli immobili di interesse storico – artistico sono stati assoggettati ad un regime d’imposta che impone di considerare, ai fini della determinazione del reddito di tali fabbricati, l’importo più elevato fra il reddito medio ordinario che deriva dall’applicazione delle tariffe d’estimo e il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35%.

 

 Cedolare secca su affitti

 In merito il Decreto legislativo n. 23/11, all’articolo 3 ha introdotto il regime della cedolare secca cui può accedere su opzione  il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo. Questo regime costituisce un’alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il comma 6 della stessa norma ha previsto un caso di esclusione all’accesso al regime della cedolare secca, per quelle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.

 

 

Cedolare secca su immobili storico artistici

 Detto ciò il Governo chiarisce nel question time del 14 giugno, che non c’è una differenza nell’accesso al regime della cedolare secca per i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, nel caso che le unità immobiliari siano nel contempo immobili di interesse storico artistico.

Ciò significa in sostanza che i contribuenti proprietari o i titolari di diritti reali di godimento su immobili abitativi di interesse storico-artistico possono optare per la cedolare secca alle stesse condizioni previste per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento su altri immobili abitativi. Ciò vale sia in relazione ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l’annualità che decorre dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, sia in relazione ai contratti di locazione cui non si applica il regime transitorio del 2011, per i quali l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto. In relazione a quest’ultimo caso si precisa che il mancato esercizio dell’opzione in sede di registrazione del contratto di locazione, non preclude la possibilità di optare per il regime sostitutivo per le annualità successive nel termine per il versamento dell’imposta di registro.

 

Altri chiarimenti in attesa dall’Agenzia delle entrate

 Da ultimo, in relazione alla richiesta di conoscere se, con riferimento alla tipologia di immobili classificati di interesse storico – artistico, sia possibile avvalersi per l’anno 2012, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto di locazione, dell’opzione della cedolare secca, similmente a quanto disposto dal regime transitorio per il 2011 richiamato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate, sottolinea il Governo, sta valutando gli impatti operativi della problematica.

 

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