Molto spesso ci si trova di fronte alla richiesta di somme di denaro a titolo di caparra, acconta o cauzione senza sapere che questi tre termini non sono sinonimi.

Caparra, acconto e cauzione giuridicamente sono nozioni distinte con regime fiscale diverso e proprio per questo con questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulle differenze sostanziali.

Caparra: cosa è?

La Caparra può essere distinta tra:

  • caparra confirmatoria
  • caparra penitenziale

La caparra confirmatoria ha la funzione di garanzia ed è versata, di solito, al momento di firmare un determinato contratto.

La caparra in questo caso funge da garanzia nel caso il contratto non venga rispettato e viene utilizzata come risarcimento danno.  La caparre confirmatoria non costituisce corrispettivo e quindi alla somma non è applicata l’Iva.

Con la caparra penitenziale, invece, chi recede il contratto perde l’importo dato senza nessuna altra possibilità di ulteriore risarcimento danno. Nel caso di recesso, però, la caparra trattenuta diviene componente di reddito posito.

L’acconto: cosa è?

L’acconto è considerato un parziale pagamento e proprio per questo motivo è assoggettato ad Iva. L’acconto va fatturato nel momento in cui viene riscosso.

L’acconto, essendo una parte del pagamento, quindi, non può essere trattenuto neanche nel caso in cui una delle dua parti sostenga di aver subito un danno. Per ottenere un eventuale risarciento ci si dovrà rivolgere ad un legale.

Cauzione: cosa è?

La cauzione altro non è che il versamento di un determinato importo che va a garantire l’adempimento contrattuale. La cauzione può servire anche quale risarcimento danno in caso di inadempienza contrattuale. Ai fini reddituali non concorre fino a quando non si verifica inadempimento e al termine del contratto va restituita al soggetto che l’ha versata.