Bonus mobili ed elettrodomestici anche per i lavori in condominio, è quanto stabilisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/2013. Il bonus mobili è stato introdotto con il decreto legge 63/2013 che prevede un bonus fiscale di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici utilizzabile in caso di ristrutturazione delle parti comuni di un edificio ma può essere applicato solo all’acquisto di arredi destinati a tali parti comuni (portineria, corridoi, lavanderie ecc. ) e quindi poi suddivise equamente per la detrazione da parte dei singoli condomini.

La circolare 29/ 2013 dell’Agenzia delle Entrate specifica che: “L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.” Quindi , in caso di lavori nel condominio, i condomini non possono usufruire della detrazione su spese di mobili per il proprio appartamento.

Bonus mobili per lavori di condominio prorogato al 31/12/2016

La manovra ha prorogato per l’intero 2016 la detrazione al 50%, su un massimo di spesa pari a 10.000 euro, per arredi ed elettrodomestici di classe A destinati a immobili in cui è stata effettuata una ristrutturazione utilizzando le agevolazioni del Decreto Crescita (82/2012) , quindi spetta per acquisti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, purché in data successiva a quella dell’inizio dei lavori. Le spese per la ristrutturazione possono anche essere sostenute successivamente all’acquisto dei mobili. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nel caso in cui il contribuente sia deceduto prima di aver utilizzato tutte le dieci le quote annuale, la detrazione non si trasferisce agli eredi. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Bonus mobili per i lavori in condominio, tutte le informazioni per ottenere le detrazioni nel 730 o Unico[/tweet_box]

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sui lavori in condominio

L’agenzia fornisce  chiarimenti con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, sulle detrazioni per gli interventi energetici sulle parti comuni dei condomini per i quali è espressamente richiesta l’indicazione del codice fiscale del condominio.

La circolare consente ai condomini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale a patto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste. Questa disposizione vale per condomini minimi cioè quelli con meno di 8 appartamenti. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni, possono inserire (per la propria quota) nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Leggi anche: Bonus mobili 2016: chiarimenti su lavori tetto e tinteggiatura Bonus Mobili 2016: la porta blindata vi rientra?