Anche le banche hanno un ruolo chiaro nei controlli sulle cessioni dei crediti edilizi; infatti banche e intermediari sono chiamate ad intercettare le operazioni c.d. sospette e a bloccare la cessione da comunicare all’Agenzia delle entrate.

Ecco quando scattano i controlli delle banche e quali sono le conseguenze per i contribuenti.

Il decreto Antifrode e i controlli sulle cessioni dei bonus edilizi

Con il D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”, il Governo ha messo nero su bianco una serie di misure volte a contrastare operazioni illecite ai danni dello Stato nella cessione/sconto in fattura aventi ad oggetto i vari bonus edilizi.

Bonus ristrutturazione, superbonus, bonus facciate ecc. Oltre a prevedere controlli preventivi sulle comunicazioni delle suddette opzioni di sconto/cessione del credito, ha anche individuato il ruolo delle banche ai fini dei controllo sulle cessione dei crediti dalle stesse acquisite.

Le banche sono tenute a segnalare le operazioni c.d. sospette.

Il ruolo delle banche nelle cessione dei bonus edilizi

Il Decreto “Antifrode” al comma 4 dell’articolo 122-bis del D.L. 34/2020, Decreto rilancio, ha inserito la previsione in base alla quale:

i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto rilancio, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 («Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette») e 42 («Astensione») del predetto d.lgs. n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti

Nella circolare n° 16/E, l’Agenzia delle entrate, riprendendo quanto riportato nella relazione illustrativa al D.L. Rilancio, ha ribadito che  ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione
all’Unità di informazione finanziaria (UIF), le banche devono tenere conto dei rischi connessi con:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  •  lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.

Attenzione, il comportamento delle banche può essere valutato anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti oggetto di cessione.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, nella suddetta circolare, evidenzia che laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui al citato articolo 3 del d.lgs. n. 231 del 2007, e ciononostante detti soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.

Dunque, banche e intermediari sono chiamati ad assolvere un ruolo ben preciso.