Bollo auto e legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, seguo su Google le sue informazioni in merito all’esenzione del bollo auto per le persone in possesso della legge 104/92 articolo 3 comma 3. Mio figlio di 3 anni ha recentemente subito un trapianto di cellule staminali ematopoietiche da donatore MUD in paziente affetto da Thalassemia Major riconosciuto Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104 ( già in possesso di questo requisito e riconfermato successivamente al trapianto) nella Anamnesi leggo “Riconosciuto Minore Invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) – indennità di accompagnamento e portatore di Handicap Art.3 comma 3 con decorrenza 22/01/2015 per Thalassemia Major…” mentre alla voce ” Requisiti di cui all’art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5″ leggo:
è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ( art.381 del DPR 495/1992) in mezzo a queste precisazioni e al tipo di patologia di mio figlio mi trovo nella condizione in cui qualche ente interpreta  a suo a modo suo questa condizione patologica senza darmi spiegazioni esaustive e di conseguenza comunicandomi di “NON AVERE diritto all’esenzione del bollo auto”.
Ora vorrei capire se mi può aiutare a capire, in base a quello che le ho scritto, se il sottoscritto ha diritto oppure no all’esenzione del bollo auto essendo mio figlio fiscalmente a carico. In attesa di risposta, grazie per la cortese attenzione, distinti saluti.

Risposta

Abbiamo ampliamento trattato questo caso nell’articolo: Agevolazioni acquisto auto Legge 104 in mancanza dell’art. 4 D.L. 5 febbraio 1962, se ne ha diritto?

Nell’articolo sopra citato vengono analizzati nel dettaglio l’ar.

4 e 5 del D.L. 5 febbraio 1962, per capire a cosa danno diritto.

Riassumiamo in breve l’articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012.

Art. 4 – Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita’ e partecipazione ai giochi paralimpici.

Il testo riporta: “I verbali delle commissioni mediche (…), riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi (…), nonché’ per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità’. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata“.

Conclusioni

Dopo aver esaminato l’art. 4 del decreto – legge 9 febbraio 1992, la dicitura apposta sul verbale “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR 495/1992)”,  le da il diritto di richiedere al comune di residenza del disabile il rilascio del contrassegno utile alla viabilità urbana.

Ricordiamo che il contrassegno disabili non dà diritto all’esenzione bollo, e si diversifica anche dalle agevolazioni fiscali acquisto auto.

La dicitura che da diritto all’esenzione del bollo auto è: “invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni(art.30 comma 7 della legge 388/2000)“.

Questo riconoscimento, da il diritto alle agevolazioni fiscali del settore auto (iva ridotta all’acquisto del 4%, esonero dalla tassa di proprietà, ecc.) senza dover necessariamente modificare il veicolo con adattamenti.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti“.

Fonti e riferimenti normativi

INPS

Decreto legge 9 febbraio 2012 articolo 5

Decreto legge 9 febbraio 2012 articolo 4

Agenzia delle Entrate