Bambino chiuso nel bagno dalla maestra: è sequestro di persona? Diritto al risarcimento danni?

Chiudere un alunno in una stanza non è sequestro di persona ma, ledendo la dignità dell'alunno, rientra in quello di maltrattamenti.
7 anni fa
1 minuto di lettura

Le punizioni degli insegnanti verso gli studenti fin dove possono spingersi? Se uno scolaro indisciplinato viene umiliato dall’insegnante con ingiurie ed offese davanti ai compagni quest’ultima commette un maltrattamento?

L’insegnante deve sempre tenere presente che, seppur disobbediente, ogni scolaro ha una propria dignità che va sempre rispettata e non può essere umiliato davanti alla classe. Anche se le punizioni corporali non sono più consentite, neanche le umiliazioni e le punizioni che feriscono la dignità del ragazzo possono essere tollerate.

L’insegnante, per farsi rispettare, può obbligare l’alunno a stare qualche minuto in punizione dietro la lavagna ma in alcun modo può limitare la sua libertà. Chiuderlo in bagno, quindi, o costringerlo a trattenersi a scuola oltre l’orario delle lezioni contro la sua volontà non rientrano in quello che all’insegnante è consentito.

A chiarirlo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 38993 del 2017, con la quale i giudici hanno stabilito un risarcimento danni ai genitori dell’alunno che era stato maltrattato fisicamente dall’insegnante (che gli aveva tirato i capelli).

L’insegnante che obbliga un alunno a rimanere chiuso in una stanza o a trattenersi a scuola dopo la fine dell’orario di lezioni, però, non si macchia del reato di sequestro di persona, ma di un reato diverso, ovvero quello di maltrattamenti.

Articolo precedente

Mio figlio si è fatto male in ludoteca, ho diritto al risarcimento? | La Redazione risponde

Articolo seguente

Bond in lire turche: EBRD lancia zero coupon a 4 anni con rendimento 10%