Cartella esattoriale senza avviso bonario? E’ nulla se dal controllo automatizzato emergono errori

Cartella esattoriale nulla senza l’avviso bonario. A precisarlo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13343 del 26 luglio 2012, con cui gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate. Continuano le indicazioni sui casi in cui la Cassazione ha stabilito la nullità della cartella esattoriale. Dopo la mancata indicazione del responsabile del procedimento ( si veda nostro articolo Cartella esattoriale nulla senza indicazione del responsabile del procedimento) e la nullità della multa inviata per raccomandata ( si vedano nostri articoli Equitalia, multe per raccomandata: il giudice le dichiara nulle, Multe Equitalia per raccomandata: la Ctp di Campobasso conferma la nullità),  ora è la volta della cartella esattoriale non preceduta dall’avviso bonario.


 Avviso bonario: cos’è

 Prima di specificare il principio di diritto molto importante espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, è opportuno precisare cosa sia l’avviso bonario. L’avviso bonario, anche conosciuto come comunicazioni di irregolarità, sono proprio delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito:

  • dei controlli automatici (ex art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis del D.p.r. 633/72), che evidenziano la presenza di errori nelle dichiarazioni presentate;
  • dei controlli formali (ex art. 36-ter del D.p.r. 600/73), che rilevano differenze tra i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e quelli dichiarati dal contribuente.

Rateizzazione avviso bonario

Sull’avviso bonario è intervenuto recentemente anche il Governo tecnico guidato dal professor Monti, per cui si è prevista la rateizzazione dell’avviso bonario. In particolare la manovra salva Italia, il Dl 201/11 convertito in legge n. 214711 ha previsto che il contribuente che riceve un avviso bonario, può fruire di uno sconto sulle sanzioni se paga l’importo dovuto entro 30 giorni. In tal caso la sanzione sarà ridotta dal 30% al 10%, qualora l’avviso sia scaturito da controlli automatici, e dal 30% al 20% qualora esso derivi da controlli formali.

Sempre in riferimento alla rateizzazione dell’avviso bonario, il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato fino a 6 rate trimestrali, se l’importo non supera i 5.000 euro, ovvero fino a 20 rate trimestrali, se supera i 5.000 euro.

 Cartella esattoriale senza avviso bonario? Solo se non ci sono errori

Detto ciò in merito all’avviso bonario e alla rateizzazione avviso bonario, in riferimento alla cartella esattoriale, su cui in questa stessa sede abbiamo dedicato ampio spazio per la segnalazione delle sentenze della Cassazione che ne stabiliscono, per un motivo o per un altro, la nullità, è d’obbligo segnalare anche una recente pronuncia sempre degli Ermellini, la n. 13343 del 26 luglio 2012, in base alla quale si è affermato che la cartella esattoriale emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione è lecita senza la notifica dell’avviso bonario, ma solo se tale dichiarazione non contiene errori. Se invece vi sono errori, la cartella esattoriale produce effetti sono le l’avviso bonario viene notificato al contribuente interessato. Quindi in sostanza, la cartella esattoriale è nulla se non viene notificato al contribuente l’avviso bonario quando, dal controllo automatizzato sulla dichiarazione, emergono errori. A fondamento di ciò, i giudici di Piazza Cavour, richiamano la pregressa giurisprudenza, secondo la quale “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 – bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”.

 

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