Per la Cassazione l’avviso bonario emesso prima di una cartella esattoriale è impugnabile anche da solo

Avviso bonario ricevuto prima della cartella esattoriale è impugnabile a titolo proprio. Lo afferma la Cassazione, sezione lavoro, con una sentenza depositata ieri, 30 ottobre 2012.

Avviso bonario e sollecito di pagamento: sono atti di accertamento

Nella pronuncia in oggetto, gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato milanese a cui erano stati notificati due solleciti di pagamento riferiti a cartelle esattoriali insolute per contributi non versati alla Cassa Forense.

La Cassazione ha così affermato che il sollecito di pagamento riferito ad una cartella esattoriale può essere impugnato. Sollecito di pagamento inteso quindi come un atto con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, che può anche concludersi con un semplice avviso bonario al versamento di quanto dovuto per poi sfociare in una vera e propria cartella esattoriale. Di fronte ad un avviso bonario, secondo gli Ermellini nella sentenza depositata ieri, ci troviamo di fronte a un vero e proprio avviso di accertamento o di liquidazione di un tributo.

Avviso bonario? E’ impugnabile

Con al sentenza in oggetto la Cassazione ribadisce un principio più volte affermato, secondo cui, in materia di contenzioso tributario, deve ritenersi impugnabile l’avviso bonario con cui l’Amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un tributo in quanto esso, “pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’articolo 19 del dlgs 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili”. L’avviso bonario, da emettere prima della cartella esattoriale, può essere impugnato ma non può essere annullato in caso di mancata indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente.

Si legge nella sentenza depositata ieri infatti che “Il giudice investito dell’impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell’art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l’indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici”.

 

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