Assunzione in apprendistato: l’INPS, sul suo portale, ha comunicato gli incentivi contributi e le norme operative con tutte le novità, vediamo in breve le nuove disposizioni.

Assunzione in apprendistato: comunicato INPS

Gli incentivi per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono stati introdotti in via sperimentale a decorrere dal 24 settembre 2015, con l’articolo 32, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successivamente sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017.

Con la pubblicazione del messaggio 16 giugno 2017, n 2499, l’INPS fornisce chiarimenti per favorire l’applicazione omogenea dei regimi contributivi speciali nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante, dispone l’applicazione di incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello e la sua trasformazione, fissa le relative aliquote contributive per tutta la durata del periodo di formazione e per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto.

Assunzione in apprendistato, senza limiti di età, nuove agevolazioni, tutte le novità

Incentivi di primo livello e la sua trasformazione

L’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ridotta alla misura del 5%;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.

Si precisa, che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Si ricorda, infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato

Per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato (11,61%).

Sgravio contributivo

Sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato stipulate tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”.

Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Pertanto, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale. Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi.

Da ciò deriva che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011; qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 per il periodo residuo.

Fonte: messaggio 16 giugno 2017, n 2499