Assegno per il nucleo familiare concesso dai comuni con almeno 3 figli minori anche per i cittadini stranieri, i soggiornanti di lungo periodo e i loro familiari, così come indicato dall’Inps con la circolare n. 4 e 5 del 2014.

 Assegno familiare 3 figli minori: di cosa si tratta

 La circolare Inps n. 4/2014 infatti precisa che l’assegno familiare con almeno tre figli minori è una prestazione familiare concessa ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18.

Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano e anche, seguendo apposite indicazioni ministeriali, anche i titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.

 Domanda assegno familiare 3 figli minori

 Il D.P.C.M. n.452/2000 che disciplina l’assegno familiare in questione prevede anche che la domanda per l’assegno per il nucleo familiare può essere presentata, per  ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro  il  termine  perentorio  del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, a condizione che i requisiti previsti  siano  posseduti  dal richiedente al momento  della  presentazione della domanda medesima.

 Assegno familiare stranieri dal 2013: ecco chi può fare domanda

 Dal 2013,  pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto,  può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Spetta ai Comuni pertanto accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013 e potranno anche procedere a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1 luglio 2013.

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 Assegno familiari stranieri e lungosoggiornanti

 Sempre l’Inps con la circolare successiva, la n. 5 del 2014 ha chiarito la nozione di familiari necessaria per ottenere l’assegno familiare per i cittadini di paesi terzi. In particolare è stata la legge 6 agosto 2013, n. 97, recependo la Direttiva  comunitaria 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dispone che  all’articolo 65, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 le parole “cittadini italiani residenti” sono sostituite dalla seguenti: “Cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”. Sulla base di ciò, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha, di conseguenza, chiarito che risultano introdotte due nuove categorie di aventi diritto all’assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori, ossia:

  •  i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
  • i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed ha fornito indicazioni per l’individuazione degli stessi.

 Ma chi sono i familiari degli stranieri e lungosoggiornanti?

 Occorre, secondo l’Inps, distinguere in primo luogo tra i  familiari dei cittadini italiani e dell’Unione europea e quella dei familiari dei lungosoggiornanti. I primi, i familiari dei cittadini italiani e della UE, sono il coniuge,   il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione  registrata  sulla  base  della  legislazione  di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione  registrata  al  matrimonio  e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante,  i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner,  gli ascendenti  diretti  a  carico  e quelli del coniuge o partner.

 I familiari dei lungosoggiornanti invece sono i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato Membro interessato ai sensi della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, ossia il  coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni, i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Pertanto, si ribadisce che i familiari dei cittadini italiani,  dell’unione europea e  dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la  cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge, possono richiedere l’assegno familiare concesso dai Comuni.