L’emissione di un assegno a vuoto comporta un illecito civile e amministrativo. Nell’aspetto civile bisogna tener presente che il creditore che entra in possesso dell’assegno non coperto potrà provvedere al protesto dello stesso e al pignoramento dei beni del debitore senza bisogno di una causa giudiziaria nei primi 6 mesi dall’emissione dell’assegno. L’assegno, essendo un titolo esecutivo potrà essere portato dall’ufficiale giudiziario per avviare l’esecuzione forzata senza, peraltro, bisogno di un decreto ingiuntivo.

Nell’aspetto amministrativo, invece l’emissione di un assegno scoperto porta ad una sanzione emessa dal Prefetto.

Anche se l’emissione degli assegni scoperti è stata depenalizzata e non rappresenta più un reato, rientra comunque nell’illecito amministrativo: emettendo un assegno a vuoto, quindi, non si rischia un procedimento penale ma una sanzione economica pari (come una multa per la violazione del codice della strada, per intenderci).

La sanzione per l’emissione di un assegno a vuoto, però, può essere applicata entro un determinato termine, ovvero entro 30 giorni dal’emissione dello stesso. Se non viene rispettato tale termine la sanzione è nulla e quindi la multa non deve essere pagata. Se la sanzione, però, viene inflitta entro i 30 giorni previsti, l’amministrazione, poi, avrà 5 anni per pretendere il pagamento della sanzione: si dovrà quindi ricevere la cartella di pagamento per la sanzione entro il quinquennio successivo.

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