L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E/2016 del 29 aprile 2016  fornisce una guida sulla disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo degli Uffici alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 159/2015.

La circolare chiarisce l’ambito temporale facendo riferimento ai termini di esecuzione dei versamenti e alle modalità di calcolo gli interessi dovuti in caso di pagamenti eseguiti in forma rateale.

Agenzia delle Entrate: nuova rateazione degli avvisi bonari

L’art. 2, comma 1, del decreto 159 ha modificato la rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di cui all’art.

3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

La novità del’Agenzia delle Entrate è data dall’aumento da 6 ad 8 del numero massimo di rate trimestrali di pari importo di cui il contribuente può beneficiare per dilazionare le somme dovute di ammontare inferiore o pari a 5.000 euro, mentre, in presenza di somme superiori a tale importo, il numero massimo di rate ammesse è rimasto 20 rate trimestrali di pari importo. I termini di versamento delle rate restano immutati: l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mentre la scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

[tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Nuova disciplina per la rateazione dei versamenti derivanti dall’attività di controllo: vademecum dell’Agenzia delle Entrate[/tweet_box]

Agenzia delle Entrate: pagamenti a seguito di avvisi di accertamento

La novità dell’Agenzia delle Entrate riguarda il numero delle rate concesse al di sopra di un certo importo. In particolare, se le somme dovute superano 50.000 euro, il numero massimo di rate è stato elevato da 12 a 16. Inoltre il versamento delle rate deve avvenire: le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Viene stabilito un termine fisso per la decorrenza degli interessi di rateazione dovuti sull’importo delle rate successive alla prima, individuandolo nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato l’adesione.

Agenzia delle Entrate: pagamento a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E 2016 precisa che possono usufruire della rateazione, anche i cittadini che devono pagare importi a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina) e agli avvisi di accertamento per occultamento del corrispettivo (art. 72 d. P.R. 131/86) con riferimento all’imposta di registro nonché agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione (art. 51 D.Lgs. n. 346/90).

Agenzia delle Entrate: pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E conferma la disposizione per cui, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, l’accordo di mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’ammontare complessivo delle somme concordate o, in caso di versamento rateale, della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione.

Agenzia delle Entrate: pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, evidenzia un ulteriore novità che prevede la possibilità di dilazionare i pagamenti soltanto quando l’importo relativo all’imposta liquidata non è inferiore a 1.000 euro. In ogni caso il contribuente deve pagare almeno il 20 per cento dell’imposta liquidata e rateizzare il debito residuo (fino all’80% in base alla scelta del contribuente).

Fino a 20.000 euro il debito rimanente può essere dilazionato in 8 rate trimestrali. In caso di importi superiori, il debito rimanente può essere pagato in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione deve essere versato almeno il 20% dell’imposta liquidata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E 2016, ricorda che i contribuenti, per accedere alla rateazione delle somme dovute in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni di successione, non sono più tenuti a prestare alcuna garanzia. Non vi è nessuna decadenza in caso di lieve inadempimento. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, precisa che in base alle novità introdotte dal D.lgs. 159/2015 per lieve inadempimento, i contribuenti che pagano una rata in ritardo entro il termine della rata successiva non perdono il beneficio della rateazione, inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che, la rateazione è valida anche nel caso in cui i contribuenti versano una delle rate in misura insufficiente, per una quota mancante però non superiore al 3% del totale e comunque per un importo non superiore ai 10.000 euro, oppure nel caso in cui la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Vademecum Agenzia delle Entrate: circolare 17 E