I soggetti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari (agenti e rappresentanti di commercio, nonché altri intermediari commerciali), subiscono, dalla casa mandante, una ritenuta d’acconto pari al 23% sul 50% della provvigione liquidatagli.

Non sono soggetti a ritenuta gli agenti, rappresentanti ed altri intermediari se questi agiscono in regime forfetario o di vantaggio (tale regime fiscale, infatti, non prevede ritenuta d’acconto).

La richiesta della ritenuta d’acconto ridotta per agenti e rappresentanti

Laddove nell’esercizio della propria attività, l’agente, il rappresentante o qualsiasi altro intermediario, si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, può chiedere alla propria casa mandante l’applicazione della ritenuta, invece che sul 50% delle provvigioni, sul 20% di queste ultime (quindi il 23 % sul 20% delle provvigioni e non sul 50%).

Tale richiesta è da farsi in carta semplice, datata e sottoscritta, spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (l’invio può essere fatto anche via PEC).

Ritenuta ridotta per agenti e rappresentanti: entro quando fare la richiesta

In riferimento ai termini, l’adempimento è da farsi entro per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Dunque, la comunicazione inviata entro il 31 dicembre 2020 vale per l’anno d’imposta 2021.

Se le condizioni previste per la riduzione si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni.

L’omessa o non veritiera comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

La validità della richiesta della ritenuta ridotta per l’agente e rappresentante

Si consideri che la dichiarazione trasmessa, conserverà validità a fini dell’applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l’anno cui si riferisce.

In altri termini, le dichiarazioni inviate entro il 31 dicembre 2020 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione conservano validità fino alla perdita dei requisiti.

Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2020 per chi già lo avesse fatto in passato.

Rimane fermo l’obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

Potrebbero anche interessarti: