La legge ammette l’adozione del figlio del coniuge ma soltanto se si soddisfano determinati requisiti. Cerchiamo, quindi, di capire cosa stabilisce la normativa al riguardo trattandosi di adozioni in casi particolari.

Per poter adottare il figlio naturale del proprio coniuge è necessario il consenso del coniuge adottante e del figlio che si intende adottare nel caso abbia compiuto i 14 anni di età. Se, invece, avesse compiuto i 12 anni in ogni caso il minore andrebbe sentito dal giudice per verificare se è favorevole o meno all’adozione.

Per procedere all’adozione, in ogni caso, è necessario il consenso di entrambi i genitori naturali e se il genitore naturale rifiuta l’adozione il tribunale, se ritiene il rifiuto ingiustificato, potrebbe in ogni caso concedere l’adozione.

Ma se il genitore naturale, pur non convinvente con il figlio, esercita ancora la responsabilità genitoriale il suo assenso non può essere rifiutato dal giudice: il giudice, quindi, non può quindi autorizzare un’adozione in cui in genitore naturale esercente responsabilità genitoriale la rifiuta.

Per poter chiedere l’adozione del figlio del coniuge bisogna presentare domanda presso il Tribunale dei Minori: l’adozione, però, in questo caso, produce effetti diversi da quella classica poichè il minore si troverebbe ad avere 2 famiglie: mantiene rapporti e diritti successori con il genitore naturale di origine ma assume gli stessi diritti nei confronti della famiglia adottiva. Il genitore adottivo, quindi, assume responsabilità genitoriale nei confronti del minore assieme ai 2 genitori naturali.