Le difficoltà economiche derivante, per imprese, lavoratori e famiglie, a causa dello stato di emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19, ha portato come conseguenza, per coloro che vivono in affitto o per coloro che esercitano attività in locali presi in locazione, l’impossibilità di pagare il canone di fitto in questi mesi di marzo ed aprile (e probabilmente anche per il prossimo mese di maggio). In merito alle attività economiche, il decreto Cura Italia, per quelle interessate da provvedimenti di restrittivi di chiusura, riconosce per il canone riferito al mese di marzo (si spera anche per aprile) un credito d’imposta nella misura del 60% dell’onere pagato, da utilizzarsi, dal 25 marzo, esclusivamente in compensazione in F24.

Ad ogni modo, a fronte, dell’attuale situazione molti hanno chiesto ed ottenuto dal locatore una sospensione del pagamento per questi stessi mesi o, nella maggior parte dei casi, si è riusciti a raggiungere un accordo sulla riduzione del canone. Ma quali sono gli adempimenti da porre in essere in questi casi? L’accordo di riduzione deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate? Ed in caso di risposta affermativa come è possibile procedere alla registrazione visto che gli uffici sono chiusi al pubblico per via dell’emergenza e viste le misure restrittive in merito agli spostamenti di noi cittadini?

Cosa fare

L’accordo di riduzione del canone, come qualsiasi atto privato, deve essere sottoscritto e firmato dalle parti interessati e deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate entro i 30 giorni successivi. In esso è necessario fare riferimento al contratto in essere (riportandovi gli estremi di registrazione ed indicandovi i dati del locatore e del conduttore/inquilino). Occorre altresì riportarvi il canone contrattuale previsto e il nuovo canone (ridotto e concordato) e la durata della riduzione (in termini di mesi). Ai sensi, dell’art. 19 del Decreto-legge n. 133/2014, si ricorda che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Come detto la registrazione va fatta entro 30 giorni. A tal proposito, tuttavia, è da ritenersi applicabile il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 2020 in merito alla disposizione contenuta all’art. 62 del decreto Cura Italia, con cui il legislatore rimanda al 30 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni) il termine entro cui poter eseguire gli adempimenti con scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020. Nel predetto documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che anche per gli atti privati, nel caso in cui il termine ultimo per la registrazione dovesse ricadere nel citato periodo, sarà possibile effettuare l’adempimento entro il 30 giugno prossimo senza alcuna sanzione. Nulla toglie, comunque, al contribuente di poter agire prima. In quest’ultima ipotesi però l’Amministrazione fa sapere che è possibile fare ciò via e-mail ordinaria o PEC inviando la seguente documentazione: l’atto firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa; il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale (dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell’atto sottoscritto digitalmente); la copia del documento di identità del richiedente. L’ufficio cui inviare quanto anzidetto è quello presso il quale è avvenuta la registrazione del contratto di locazione il cui canone è oggetto di riduzione (i riferimenti degli uffici sono riportati sul sito istituzionale della stessa Agenzia delle Entrate nell’area nazionale e in quelle regionali).
Resta ferma, coma anticipato, la necessità di presentare non appena possibile (a fine emergenza sanitaria) gli originali all’ufficio interessato.