Riportiamo testualmente il quesito arrivato in redazione in questi giorni sul bonus mobili ed a cui diamo risposta in questa sede.

Sto procedendo al pagamento della fattura relativa all’acquisto di una cucina completa di elettrodomestici, volendo usufruire del bonus mobili, ho un dubbio circa la descrizione in fattura. Il venditore ha emesso fattura in acconto indicando in descrizione “acconto vendita merce rif. Contratto n. … del ….”. Nel contratto è specificato la merce oggetto di acquisto. Nella fattura a saldo, che verrà emessa poco prima della consegna effettiva della merce, il venditore ha riferito che elencherà tutta la merce consegnata e richiamerà la fattura in acconto.

Questo modo di procedere è corretto, o potrebbe creare problemi con l Agenzia delle Entrate?

Il bonus mobili

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici, si concretizza in una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (dunque, solo se c’è anche bonus ristrutturazione può esserci bonus mobili).

L’agevolazione è ammessa nella forma della detrazione fiscale (in 10 quote annuali di pari importo) senza possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Lo sgravio fiscale è in scadenza con le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Tuttavia, la legge di bilancio 2022 lo prorogherà fino alle spese del 2024. Per contro, abbasserà da 16.000 euro a 5.000 euro, il limite massimo di onere su cui applicare la detrazione, (dunque, detrazione massima spettante per le spese sostenute dal 2022 al 2024 di 2.500 euro). Tuttavia, uno degli ultimi emendamenti alla manovra (non ancora definitiva) innalzerebbe la soglia a 10.000 euro solo per le spese 2022.

Inalterate le modalità di pagamento, ossia con carta di credito o debito e bonifico (ordinario). Non sono ammessi assegni e contanti.

I documenti necessari

Secondo quanto si evince dalla Circolare n. 7/E del 2021, ai fini del bonus mobili, deve essere conservata la seguente documentazione:

  • ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

In caso di fatture in acconto e saldo

Dunque, le fatture (anche in caso di acconto e saldo) devono riportare specificamente, per i beni e servizi acquistati:

  • natura
  • qualità
  • quantità.

Nel caso oggetto del quesito, anche se è vero che la fattura di acconto riporta solo un richiamo al contratto senza specificare i citati dati, è anche vero che poi la fattura a saldo riporta tutto quanto richiesto e riporta altresì le informazioni necessarie di richiamo alla spesa già pagata in acconto per gli stessi beni e servizi.

Anche se l’Agenzia delle Entrate non ha mai affrontato in modo dettagliato la questione, possiamo giungere a conclusione che il modus operandi del venditore, nel caso qui in oggetto, può ritenersi, comunque, corretto e non precluderà la possibilità, per il nostro lettore, di godere del bonus mobili in quanto nessun ostacolo sembra poter esserci ad un eventuale controllo da parte del fisco. Il lettore potrà tranquillamente dimostrare la riconducibilità della fattura in acconto alla descrizione (dettagliata) della merce riportata in quella del saldo.

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