Manca poco più di un mese alla scadenza dell’acconto IMU 2021. Salvo proroghe, la scadenza è fissata al 16 giugno 2021 (il saldo è da versarsi entro il 16 dicembre 2021).

Continua ad applicarsi anche per quest’anno d’imposta l’esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale non di lusso e relative pertinenze.

La definizione di abitazione principale e pertinenze ai fini IMU

Ai fini IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenza dell’abitazione principale possono intendersi esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C2, C/6 e C/7 e nel limite massimo di tre ciascuna appartenente alla citata categoria.

Esempio

Immobile adibito ad abitazione principale cui sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria C/6 ed una di categoria C/2. In questa ipotesi, ai fini IMU, possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale il C/2 ed uno solo dei due C/6, mentre l’altro C/6 deve essere trattato con una seconda casa (la scelta è lasciata alla discrezionalità del contribuente). Laddove, invece, le tre pertinenze fossero rispettivamente un C/2, un C/6 ed un C/7, queste ai fini IMU possono considerarsi tutte come pertinenze dell’abitazione principale.

Esonero IMU 2021 per abitazione principale e pertinenze: quando si applica

Come anticipato in premessa, resta esonerato dall’IMU 2021 l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale non di lusso, ossia diversa da A/1, A/8 ed A/9

L’esonero si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

L’IMU, invece, è dovuta sull’abitazione principale di categoria catastale di lusso e relative pertinenze. Ad ogni modo, per l’abitazione principale, in questi casi, si applica un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro (da rapportarsi ai mesi ed alla percentuale di possesso).

Ricordiamo che l’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso dell’immobile, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.

Assimilazione ad abitazione principale: altri casi di esonero IMU 2021

Ci sono degli immobili che, per espressa previsione normativa, si considerano assimilati ad abitazione principale e, quindi, soggiacciono allo stesso trattamento IMU sopra illustrato (esenzione o agevolazione a seconda se rispettivamente di categoria catastale non di lusso o di lusso). In dettaglio, si tratta dei fabbricati elencati alla lett. c) del comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), ossia:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

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