Con l’introduzione del modello 730 precompilato nella dichiarazione dei redditi 2015 sono sorti, da parte di contribuenti, Caf e professionisti abilitati, numerosi dubbi in merito alle spese detraibili. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire questi dubbi con la pubblicazione della circolare 17/E del 2015 su oneri detraibili e onori deducibili. Al di là delle spese detraibili di più largo interesse, come ad esempio le detrazioni sanitarie, per le spese di istruzione e per quelle di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, ci sono tutta una serie di spese detraibili, citate nella suddetta circolare, che interessano una platea meno ampia (730 precompilato e detrazioni: spese per adozione internazionale , Detrazioni spese sanitarie e per badanti in base al redditoDetrazioni 730 precompilato: guida a come inserire le spese di affitto).

 

Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio

I Caf e i professionisti abilitati hanno posto un quesito che riguarda le spese corrisposte al coniuge per l’alloggio. Se tali spese sono pagate in sostituzione dell’assegno degli alimenti e se nella sentenza di separazione o divorzio non viene quantificato il contributo per l’alloggio da versare, quale è la documentazione da presentare per attestare il valore di questi contributi?   Dal reddito sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che sono deducibili soltanto queste somme e non quelle corrisposte in luogo dell’assegno anche se con la sentenza della Corte di Cassazione 13029 del 2013 si ammette la possibilità di dedurre anche le spese “afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio” poiché “le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’art.

156 c.c. In quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto”.   E le spese per il canone di locazione e per il condominio sono stabiliti dal giudice possono essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento e sono quindi deducibili dal reddito. Se le spese, però, sono destinate a moglie e figli la deducibilità è limitata alla metà di quelle sostenute. Non essendoci in merito nuove disposizioni l’Agenzia delle Entrate fa notare che si farà riferimento a quelle per il 2014 che stabilivano:  

  • l’ex coniuge che corrisponde il “contributo casa dovrà indicare tale onere deducibile nel rigo E22 del modello 730/2015 o nel rigo RP22 del modello UNICO PF/2015, unitamente agli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;
  •  l’ex coniuge che percepisce il “contributo casa” dovrà indicare tale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella colonna 2 dei righi C6, C7, e C8 del modello 730/2015 o nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 del modello UNICO PF/2015, barrando in entrambi i modelli la casella di colonna 1, unitamente agli assegni periodici percepiti all’ex coniuge.