In risposta a un’interrogazione parlamentare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione di un vecchio chiarimento di prassi in base al quale era stato comunicato che al posto degli scontrini e delle fatture delle spese sanitarie, bastava il prospetto di sintesi scaricabile dal sistema Tessera Sanitaria, S.T.S., per legittimare il diritto alla detrazione.
Ciò anche in sede di controllo da parte del Fisco.
Non era ancora chiaro se tale semplificazione burocratica valesse solo per chi presenta il 730 o anche per chi ricorre al modello Redditi, compresi i titolari di partita iva.
L’interrogazione parlamentare sulla detrazione delle spese mediche
Con l’int.
parl. 9 luglio 2025 n. 5/04219 sulle spese sanitarie, l’Onorevole interrogante, con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, richiama la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 con la quale l’Agenzia delle entrate, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS.
Ciò a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con tale dichiarazione il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Si ricorda che la fattura delle spese sanitarie può essere solo cartacea.
L’Onorevole interrogante ha fatto presente come nelle istruzioni relative al modello Redditi persone fisiche 2025 sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023. Senza, tuttavia, formulare
un espresso riconoscimento dell’utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.
Tanto premesso, ha chiesto di sapere se si intenda « prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato ».
Detrazione spese sanitarie. Anche le partite Iva dicono addio a scontrini e fatture
Innanzitutto l’Agenzia delle entrate in risposta all’interrogazione parlamentare sulle spese sanitarie ricorda come la dichiarazione precompilata sia stata estesa anche ai titolari di partita iva. Anche tali soggetti sfruttano le semplificazioni e i vantaggi sui controllo di cui all’art.5 del D.Lgs n°175/2014.
Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo « Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti », è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, eccetera), può conservare/ esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.
Tale principio, trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730, che nel caso in cui sia utilizzato il Modello Redditi precompilato.
Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del « servizio » web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma.
Dunque l’Agenzia delle entrate ci sta dicendo che l’utilizzo del prospetto vale sia per la dichiarazione ordinaria che per quella precompilata. Sia per chi utilizza il 730 sia per chi presenta il modello Redditi come i titolari di partita iva.
Tuttavia, chi ricorre ai modelli non precompilati non potrà sfruttare i vantaggi sui controlli di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Ulteriori precisazioni
L’Agenzia delle entrate aggiunge che:
la possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il citato prospetto scaricato dal Sistema tessera sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare. Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti
interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.
Tanto premesso, per una maggiore chiarezza sarà cura dell’Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto disponibile nel Sistema tessera sanitaria. Anche per il Modello redditi persone fisiche mediante la pubblicazione di un’apposita FAQ esplicativa sul sito dell’Agenzia.
Riassumendo
- Estensione generalizzata – L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5‑04219 del 9 luglio 2025, ha confermato che il prospetto di sintesi scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) può sostituire scontrini e fatture per tutti i contribuenti, indipendentemente dal modello dichiarativo (730 o Redditi PF) e dal fatto che si tratti di dichiarazione precompilata o ordinaria.
- Obbligo di autodichiarazione – Per utilizzare il prospetto STS occorre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il contribuente attesta che il documento corrisponde a quello effettivamente scaricato dal portale.
- Partite IVA incluse – La semplificazione vale anche per i titolari di partita IVA. La platea dei beneficiari coincide con quella che, dal 2025, può accedere alla dichiarazione precompilata.
- Differenza sui controlli – Solo chi trasmette la dichiarazione precompilata continua a godere delle franchigie sui controlli documentali previste dall’art. 5 del D.Lgs 175/2014; i contribuenti che presentano modelli “non precompilati” devono comunque esibire i documenti se richiesti.
- Prossimi chiarimenti – L’Agenzia aggiornerà le istruzioni del modello Redditi PF 2025 e pubblicherà una FAQ esplicativa per rendere uniforme la prassi applicativa.