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Contribuzione figurativa cariche elettive e sindacali: stretta INPS sulla documentazione

L’INPS ridefinisce regole e documenti per la contribuzione per chi assume incarichi pubblici o sindacali durante l’aspettativa
1 settimana fa
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La contribuzione figurativa per chi svolge incarichi pubblici o sindacali torna al centro dell’attenzione con il messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025 dell’INPS. Il documento interviene su un tema molto concreto: come dimostrare il diritto all’accredito dei contributi quando un lavoratore dipendente sospende l’attività lavorativa per dedicarsi a un mandato elettivo o a un incarico sindacale, restando però senza retribuzione per tutta la durata dell’aspettativa.

L’obiettivo dell’Istituto è duplice: uniformare le prassi tra le diverse gestioni previdenziali, pubbliche e private, e ridurre il contenzioso legato al riconoscimento della contribuzione figurativa in questi casi. Per farlo, il messaggio individua con precisione i documenti necessari e chiarisce quali situazioni danno effettivamente diritto all’accredito.

Contribuzione figurativa cariche elettive e sindacali: la normativa

Il punto di partenza è l’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Questa norma riconosce ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale o nazionale il diritto a essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intero periodo del mandato.

L’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, interviene poi sul versante previdenziale, stabilendo che i provvedimenti di aspettativa non retribuita sono validi, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, solo se adottati con atto scritto. Si tratta di una condizione essenziale: senza un provvedimento formale, datato e sottoscritto dal datore di lavoro, l’INPS non può riconoscere i contributi figurativi.

Ne deriva che i requisiti di base per l’accredito sono due:

  • esistenza di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione IVS (pensione invalidità, pensione vecchiaia e pensione superstiti), sospeso tramite aspettativa non retribuita;
  • presenza della documentazione scritta prevista dall’articolo 3 del d.

    lgs n. 564/1996.

Fondamentale, inoltre, la tempistica: l’atto di collocamento in aspettativa deve avere data anteriore all’inizio del periodo di aspettativa. Se il soggetto non era lavoratore al momento del conferimento della carica pubblica o sindacale ed è stato assunto solo successivamente, l’INPS non può riconoscere la contribuzione figurativa per quel mandato.

Quale documentazione serve per l’accredito della contribuzione figurativa

Il messaggio INPS sulla contribuzione figurativa di chi è in aspettativa sindacale o per cariche elettive, entra nel dettaglio dei documenti da produrre. Se il provvedimento di aspettativa è già agli atti dell’Istituto perché allegato alla prima domanda di accredito, nei casi in cui l’aspettativa sia a tempo indeterminato o prorogata nel tempo, il lavoratore deve presentare una semplice dichiarazione del datore di lavoro. In tale dichiarazione il datore conferma che la situazione descritta nel provvedimento originario (o nella proroga) è ancora in corso.

Più delicato il caso, definito eccezionale, in cui il provvedimento di aspettativa originario – ancora valido – non sia reperibile né presso l’INPS né presso il datore di lavoro o il lavoratore. In questa ipotesi, il datore può sostituirlo con:

  • una propria dichiarazione che attesti l’irreperibilità del documento originario e ne spieghi i motivi;
  • altri atti idonei a dimostrare il collocamento in aspettativa, come ad esempio prospetti paga utilizzati per calcolare la retribuzione figurativa di riferimento o estratti del Libro matricola / Libro unico del lavoro che riportino l’aspettativa per motivi sindacali.

L’Istituto chiarisce però che tali documenti sostitutivi, da soli, non sono sufficienti a fondare il diritto alla contribuzione figurativa: devono sempre accompagnarsi alla dichiarazione formale del datore di lavoro sull’irreperibilità dell’atto principale.

La stessa logica si applica nei casi di trasferimento d’azienda, fusioni o operazioni simili, quando il rapporto di lavoro passa da un datore a un altro senza soluzione di continuità. In queste situazioni, la documentazione sostitutiva può essere utilizzata. Diverso il discorso quando vi è una successione di rapporti con interruzioni: in presenza di “buchi” lavorativi, non si può parlare di semplice trasferimento del rapporto e le regole sulla documentazione sostitutiva non si applicano automaticamente.

Chi rientra tra i beneficiari: le cariche sindacali protette

Il comma 2 dell’articolo 3 del d.lgs n. 564/1996 elenca le figure sindacali per le quali è previsto l’accredito figurativo. Si tratta delle cariche previste dagli statuti delle organizzazioni sindacali e attribuite formalmente per svolgere funzioni rappresentative e dirigenziali a vari livelli: nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio, anche come componenti di organi collegiali.

In questa sfera rientrano non solo le posizioni apicali, ma anche ruoli come delegati, segretari, membri di direttivi e di organismi collegiali. La tutela previdenziale non si limita quindi ai vertici delle sigle sindacali, ma copre l’intera architettura rappresentativa delineata dagli statuti, purché gli incarichi siano formalizzati correttamente.

Il messaggio ricorda anche che le associazioni sindacali svolgono funzioni essenziali: trattativa sui rinnovi dei contratti collettivi di categoria, rappresentanza dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro e delle istituzioni, assistenza legale e fiscale, supporto nelle controversie sul lavoro e nelle procedure concorsuali. Proprio per la rilevanza di questo ruolo, l’ordinamento riconosce un sistema di protezione previdenziale attraverso la contribuzione figurativa.

Il ruolo centrale della forma scritta e degli statuti

Un punto qualificante del messaggio riguarda la natura dell’incarico sindacale. L’investitura deve avvenire tramite atto scritto e formale, in coerenza con lo statuto dell’organizzazione.

L’incarico è quindi un vero e proprio mandato, che può comprendere più funzioni interne definite dall’associazione secondo le proprie regole.

La verifica dell’INPS non si concentra su ciò che il sindacalista fa nel concreto, ma sulla regolarità formale della sua nomina. Tale impostazione è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione, che in diverse sentenze (n. 3705/2006, n. 7698/2020, n. 13767/2022, n. 3853/2023) ha collegato il diritto alla contribuzione figurativa esclusivamente alla correttezza formale dell’investitura e alla conformità della carica alle previsioni statutarie.

In particolare, nella sentenza n. 3853/2023, la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” serve a garantire certezza e tempestiva conoscenza dei fatti che giustificano l’insorgere dell’obbligazione pubblica rappresentata dai contributi figurativi. In altre parole, ciò che conta è che l’incarico sia stato conferito in modo chiaro, tracciabile e conforme allo statuto: le modalità operative di esercizio della funzione rappresentativa non assumono rilievo ai fini del diritto ai contributi.

Alla luce di questo principio, qualifiche interne come “operatore politico”, “dirigente sindacale” o “membro di organo collegiale” rilevano soprattutto sul piano del trattamento economico e normativo dentro l’organizzazione, ma non incidono sulla configurazione giuridica della carica ai fini previdenziali, che resta ancorata alla formale investitura.

Contribuzione figurativa: compiti delle strutture territoriali e ricadute pratiche

Per assicurare interpretazioni omogenee sul territorio nazionale, l’INPS chiede alle proprie Strutture territoriali di applicare in modo uniforme i criteri indicati nel messaggio. Gli uffici devono quindi esaminare, o riesaminare in autotutela, le pratiche relative alla contribuzione figurativa per aspettativa sindacale o per funzioni elettive, compresi i ricorsi ancora pendenti.

Il controllo dovrà concentrarsi sulla completezza e regolarità della documentazione prodotta: esistenza dell’atto scritto di aspettativa con data anteriore al periodo da riconoscere, conferma della permanenza dell’aspettativa ove necessaria, eventuali dichiarazioni sostitutive del datore di lavoro in caso di irreperibilità dei documenti originari, nonché conformità degli incarichi sindacali agli statuti e alle previsioni del d.lgs n. 564/1996.

In questo modo il messaggio n. 3505 punta a dare certezza sia ai lavoratori che sospendono l’attività per dedicarsi a incarichi pubblici o sindacali, sia ai datori di lavoro e alle strutture INPS chiamate a gestire le pratiche. Al centro rimane l’idea che la contribuzione figurativa rappresenti uno strumento fondamentale: garantisce continuità della posizione previdenziale a chi assume responsabilità di rappresentanza collettiva, senza subire penalizzazioni pensionistiche per il periodo di impegno pubblico o sindacale.

Riassumendo

  • INPS chiarisce requisiti e documentazione per riconoscere la contribuzione figurativa in aspettativa.
  • Necessario atto scritto del datore con data anteriore all’inizio dell’aspettativa.
  • Ammesse dichiarazioni sostitutive solo se il provvedimento originale è realmente irreperibile.
  • Cariche sindacali valide se formalmente conferite e conformi allo statuto associativo.
  • L’attività svolta non conta: rileva solo la regolarità formale dell’investitura.
  • Strutture INPS devono riesaminare le pratiche garantendo uniformità nell’applicazione delle regole.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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