L’Agenzia Entrate con apposita risposta ad Istanza di Interpello (n. 247/2025) è tornata sulla questione dell’esenzione fiscale del c.d. bonus Giorgetti (ex bonus Maroni).
Parliamo dell’incentivo a non andare in pensione (ma di continuare a lavorare) per coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria o per Quota 103.
Quota 103 e ordinaria anticipata: da bonus Maroni a bonus Giorgetti
Ricordiamo che la pensione anticipata ordinaria è il sistema che permette l’uscita dal lavoro, a prescindere dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi ( per gli uomini) ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne).
Andare in pensione con Quota 103 (c.d. pensione anticipata flessibile), invece, significa possibilità di uscita dal mondo del lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi.
Una Quota 103 che si avvia verso la fine al 31 dicembre 2025 (probabile non venga prorogata)
Già dal 2023, ma solo per Quota 103, il legislatore ha introdotto il bonus Maroni (oggi bonus Giorgetti). In sostanza coloro che hanno i requisiti per andare in pensione con Quota 103 possono decidere di non andarci continuando a lavorare ed optando per questo bonus. Quest’ultimo si concretizza in una busta paga più alta dovuta al fatto che il datore di lavoro non trattiene in busta paga la quota di contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore. Detta quota, dunque, resta in busta paga. Resta fermo che il datore versa la quota di sua competenza.
Il bonus è stato prorogato anche alla versione di Quota 103 del 2024 e 2025. In aggiunta, per il 2025 è stato esteso anche a chi ha i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
In più è stabilito che rispetto alle versioni precedenti, la quota del bonus Giorgetti è esente IRPEF.
Il caso dell’interpello n. 247/2025
La risposta n. 247 del 19 settembre 2025 sul bonus Giorgetti, trae origine da una richiesta di interpello presentata da un ente. Il quesito riguardava un aspetto specifico: se l’esenzione fiscale fosse applicabile anche ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e sono iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
La normativa aggiornata menziona, infatti, solo i lavoratori dipendenti iscritto all’AGO e le sue forme “sostitutive”, senza citare esplicitamente quelle “esclusive”. Ciò ha generato incertezza: i lavoratori iscritti a tali gestioni, spesso legate al pubblico impiego e derivanti da precedenti enti previdenziali autonomi come l’ex INPDAP, potevano davvero beneficiare dell’esenzione IRPEF?
La posizione dell’Agenzia delle Entrate sull’esenzione fiscale del bonus Giorgetti
Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la risoluzione n. 45/E del 30 gennaio 2025, sottolineando che la legge di bilancio 2025 ha ampliato il perimetro soggettivo del bonus Giorgetti. Secondo l’interpretazione ufficiale, l’esenzione fiscale non si limita agli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive, ma comprende anche chi appartiene alle forme esclusive.
In sostanza, non solo i lavoratori privati ma anche quelli pubblici, iscritti a gestioni previdenziali particolari poi confluite nell’INPS, hanno diritto a percepire in busta paga la quota contributiva non trattenuta, senza che questa sia soggetta a tassazione.
Riassumendo
- Il bonus Giorgetti incentiva a lavorare oltre i requisiti per la pensione anticipata.
- Previsto per Quota 103 e ora esteso anche alla pensione anticipata ordinaria.
- Consiste nel non trattenere in busta paga i contributi IVS a carico del lavoratore.
- Dal 2025, l’importo del bonus è totalmente esente da IRPEF.
- L’Agenzia conferma l’applicazione anche agli iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO.
- Favorisce il mantenimento di personale esperto e sostiene la sostenibilità del sistema pensionistico.
