La legge di bilancio 2026 non ha prorogato il bonus barriere 75%, che quindi si ferma alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La misura, introdotta negli anni scorsi per favorire l’accessibilità degli edifici già esistenti, non è stata rinnovata. Di conseguenza, salvo interventi normativi futuri, dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile beneficiare di questa specifica detrazione.
Bonus barriere 75%: scadenza e quadro normativo
Il bonus barriere 75% è stato introdotto dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020. La detrazione riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti
L’agevolazione si affianca (ma non è cumulabile) alla detrazione prevista dall’art.
16-bis, comma 1, lett. e), del Tuir, ma prevede una percentuale più elevata. La detrazione è pari al 75% delle spese ammesse e deve essere ripartita:
- in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 (art. 4-bis, commi 4 e 5, L. 67/2024)
L’agevolazione spetta entro limiti massimi di spesa differenziati in base alla tipologia di edificio:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici con più di otto unità
In un condominio con 10 unità, ad esempio, il tetto massimo è pari a 380.000 euro, calcolato sommando 40.000 euro per ciascuna delle prime otto unità (320.000 euro) e 30.000 euro per le ulteriori due (60.000 euro) Il limite così determinato riguarda l’intero edificio e non le singole unità.
Interventi ammessi al bonus barriere 75%
Dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023 la detrazione è riconosciuta esclusivamente per interventi riguardanti:
- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici
In precedenza la misura copriva anche altre opere, comprese alcune automazioni di impianti e la sostituzione con smaltimento dei materiali, ma tali possibilità sono state eliminate dal D.L. 212/2023
Altri requisiti
Ad ogni modo, gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici previsti dal D.M. Lavori Pubblici n. 236/1989, che disciplina accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici. Il rispetto delle prescrizioni deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. L’agevolazione riguarda solo edifici già esistenti. Non è ammessa per lavori eseguiti durante la costruzione di un nuovo immobile né per interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, anche se qualificati come ristrutturazione edilizia.
Per lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro, l’atto di affidamento stipulato dal 27 maggio 2022 deve indicare che l’impresa applica i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
L’assenza di tale indicazione in fattura non comporta la perdita del beneficio, purché sia presente nell’atto di affidamento e accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’impresa.
Per le delibere condominiali è richiesta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio, come chiarito dalla legge di bilancio 2023.
Soggetti beneficiari e regole di utilizzo
Il bonus barriere 75% spetta a un’ampia platea di contribuenti. Possono beneficiarne persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati non commerciali, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti titolari di reddito d’impresa
È necessario possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del pagamento, se precedente.
La detrazione si applica sull’imposta lorda. Non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
In caso di decesso del contribuente, le quote non ancora utilizzate non si trasferiscono agli eredi. Analogamente, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi, la detrazione residua resta in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa
Per quanto riguarda i pagamenti, occorre utilizzare bonifico bancario o postale “parlante”, con indicazione della causale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del codice fiscale o della partita Iva del soggetto destinatario del pagamento, secondo le regole previste per la detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir.
Bonus barriere 75%: cosa cambia dal 2026
Con la mancata proroga nella legge di bilancio 2026, il bonus barriere 75% si applica solo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 Dopo tale data, salvo nuove disposizioni, non sarà più possibile accedere alla detrazione nella misura del 75%.
Resta comunque la possibilità di valutare altre agevolazioni previste dall’ordinamento, come la detrazione ordinaria per ristrutturazioni edilizie disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir, ma con percentuali e limiti differenti. Parliamo del c.d. bonus ristrutturazione.
La fine del bonus barriere 75% segna, quindi, la conclusione di una misura che, per quattro anni, ha consentito di sostenere interventi importanti per l’accessibilità degli edifici esistenti, con un’aliquota particolarmente elevata e regole specifiche. Chi ha sostenuto le spese entro i termini potrà continuare a portare in detrazione le quote annuali previste dalla legge, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Riassumendo
- La legge di bilancio 2026 non proroga il bonus barriere 75%.
- Detrazione del 75% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
- Limiti di spesa variabili: 50.000, 40.000 o 30.000 euro per unità.
- Ammessi solo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
- Obbligo asseverazione tecnica e rispetto D.M. 236/1989.
- Detrazione ripartita in 5 o 10 quote annuali.
