Bonus affitti, è valido anche per una sola delle mensilità in osservazione

Per poter usufruire del bonus affitti, il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.
4 anni fa
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canoni di locazione non percepiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 466 del 13 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus affitti sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio”.

In particolare, se, ai fini dell’ottenimento di questo credito d’imposta, il calo del fatturato può essere verificato mese per mese.

Quesito del contribuente

L’Istante, una s.r.l. unipersonale, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali “non abitativi” detenuti in locazione.

La società si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.

Fatta questa premessa, chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile usufruire del bonus affitti per una sola delle mensilità in osservazione, cioè marzo, aprile e maggio 2020.

Bonus affitti, verifica del calo del fatturato mese per mese.

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo, e lo fa citando alcuni documenti di prassi.

In particolare, la Circolare 9/E del 13 aprile 2020 specifica che:

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Infine, con la medesima circolare, è stato chiarito che:

“il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”.

In altre parole, da quanto sopra è stato detto, l’istante potrà fruire del credito d’imposta con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dal citato articolo 28.

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