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Oggi: 12 Feb, 2026

Assegno maternità 2026: importi, ISEE, requisiti e domanda (Circolare INPS n. 16/2026)

Assegno maternità 2026: l'INPS con la Circolare n. 16 dell'11 febbraio 2026 aggiorni importo e valore ISEE
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assegno maternità 2026
Foto © Investireoggi

Nel 2026 cambia il valore dell’assegno maternità e cambia anche la soglia ISEE per poterne beneficiare. L’aggiornamento tiene conto della rivalutazione collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo e viene comunicato dall’INPS con i propri atti ufficiali.

Questa prestazione riguarda eventi che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026: nascita, affidamento preadottivo oppure adozione senza affidamento.

Chi può richiedere l’assegno di maternità dello Stato

L’assegno maternità di cui si parla qui è quello dello Stato, riconosciuto ed erogato direttamente dall’INPS, previsto dall’art. 75 D. Lgs. 151/2001.

I soggetti che possono avere titolo non sono solo la madre.

In diversi casi l’assegno maternità può essere riconosciuto anche a: padre (naturale o adottante), affidatari preadottivi, adottante non coniugato, coniuge della madre adottante o affidataria preadottiva, e persino legale rappresentante quando il genitore è incapace di agire. È previsto anche il caso degli affidatari non preadottivi se mancano riconoscibilità o riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

C’è anche un’esclusione da ricordare: non spetta alcun assegno maternità quando il figlio minore viene adottato dal coniuge ma è già figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

Requisiti 2026: residenza, cittadinanza e permessi di soggiorno

Per ottenere l’assegno maternità servono alcuni requisiti di base validi per tutti. Il primo è la residenza in Italia al momento della nascita oppure dell’ingresso del minore in famiglia (adozione/affidamento). Il secondo requisito riguarda lo status: cittadinanza italiana o UE, oppure specifici titoli di soggiorno idonei al momento della domanda.

Per i cittadini extra UE, il diritto viene riconosciuto quando è presente, ad esempio: la carta di soggiorno per familiari di cittadino UE (art. 10 D. Lgs. 30/2007), la carta di soggiorno permanente (art. 17 D. Lgs. 30/2007), oppure l’equiparazione ai cittadini italiani per chi possiede permesso unico di lavoro (superiore a sei mesi) o permesso per ricerca (superiore a sei mesi), come da art.

41, c. 1-ter D.Lgs. 286/1998. È valido anche il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Accanto ai requisiti anagrafici e di soggiorno, nel caso specifico della madre e del padre entrano in gioco anche condizioni legate alla contribuzione o allo stato lavorativo, che cambiano in base alle situazioni.

Lavoro, contributi e casi particolari per madre e padre

Per la madre, l’assegno maternità richiede regole contributive diverse a seconda del profilo. Se lavoratrice, sono necessari almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo tra 18 e 9 mesi prima del parto (o prima dell’ingresso in famiglia del minore, nelle adozioni/affidamenti). Se disoccupata, occorre aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni: inoltre, il tempo tra la perdita del diritto e l’evento (parto/ingresso) non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non oltre 9 mesi. Anche quando la cessazione del lavoro avviene durante la gravidanza (recesso anche volontario), rimane il criterio dei 3 mesi di contribuzione nel tratto 18–9 mesi antecedente.

Per il padre, l’assegno maternità può spettare in casi specifici: abbandono della madre, affidamento esclusivo, decesso della madre, adozione/affidamento con separazione durante la procedura o adozione pronunciata solo nei confronti del padre adottante non coniugato.

In generale, devono risultare i requisiti contributivi previsti per la madre e alcune condizioni sulla presenza del minore nella famiglia anagrafica del padre, sulla potestà e sul non affidamento a terzi. In certi casi l’assegno maternità spetta “in via esclusiva” al padre anche se la madre aveva beneficiato di prestazioni in passato.

Importo, ISEE e domanda: l’assegno di maternità nel 2026

Nel 2026 l’assegno maternità, se riconosciuto per intero, vale 413,10 euro per 5 mensilità (totale 2.065,50 euro) e la soglia ISEE è fissata a 20.668,26 euro (Circolare INPS n. 16 del’11 febbraio 2026). L’aggiornamento annuale dell’importo, infatti, è collegato alla rivalutazione ISTAT e viene formalizzato nei messaggi e nelle circolari INPS.

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita oppure dall’effettivo ingresso del minore in famiglia (o in Italia per adozione internazionale). L’invio avviene in modalità telematica: tramite servizio online INPS, Contact Center (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da mobile) oppure con l’assistenza dei patronati.

Riassumendo

  • Assegno maternità 2026: 413,10 euro mensili per cinque mesi.
  • ISEE massimo 20.668,26 euro, secondo Circolare INPS n. 16/2026.
  • Spetta a madre, padre e altri soggetti previsti dall’art. 75 D. Lgs. 151/2001.
  • Necessari residenza in Italia e cittadinanza o idoneo titolo di soggiorno.
  • Richiesti tre mesi contributivi tra 18 e 9 mesi prima dell’evento.
  • Domanda entro sei mesi da nascita o ingresso del minore.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.