Nel 2026 cambia il valore dell’assegno maternità e cambia anche la soglia ISEE per poterne beneficiare. L’aggiornamento tiene conto della rivalutazione collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo e viene comunicato dall’INPS con i propri atti ufficiali.
Questa prestazione riguarda eventi che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026: nascita, affidamento preadottivo oppure adozione senza affidamento.
Chi può richiedere l’assegno di maternità dello Stato
L’assegno maternità di cui si parla qui è quello dello Stato, riconosciuto ed erogato direttamente dall’INPS, previsto dall’art. 75 D. Lgs. 151/2001.
I soggetti che possono avere titolo non sono solo la madre.
In diversi casi l’assegno maternità può essere riconosciuto anche a: padre (naturale o adottante), affidatari preadottivi, adottante non coniugato, coniuge della madre adottante o affidataria preadottiva, e persino legale rappresentante quando il genitore è incapace di agire. È previsto anche il caso degli affidatari non preadottivi se mancano riconoscibilità o riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
C’è anche un’esclusione da ricordare: non spetta alcun assegno maternità quando il figlio minore viene adottato dal coniuge ma è già figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.
Requisiti 2026: residenza, cittadinanza e permessi di soggiorno
Per ottenere l’assegno maternità servono alcuni requisiti di base validi per tutti. Il primo è la residenza in Italia al momento della nascita oppure dell’ingresso del minore in famiglia (adozione/affidamento). Il secondo requisito riguarda lo status: cittadinanza italiana o UE, oppure specifici titoli di soggiorno idonei al momento della domanda.
Per i cittadini extra UE, il diritto viene riconosciuto quando è presente, ad esempio: la carta di soggiorno per familiari di cittadino UE (art. 10 D. Lgs. 30/2007), la carta di soggiorno permanente (art. 17 D. Lgs. 30/2007), oppure l’equiparazione ai cittadini italiani per chi possiede permesso unico di lavoro (superiore a sei mesi) o permesso per ricerca (superiore a sei mesi), come da art.
41, c. 1-ter D.Lgs. 286/1998. È valido anche il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Accanto ai requisiti anagrafici e di soggiorno, nel caso specifico della madre e del padre entrano in gioco anche condizioni legate alla contribuzione o allo stato lavorativo, che cambiano in base alle situazioni.
Lavoro, contributi e casi particolari per madre e padre
Per la madre, l’assegno maternità richiede regole contributive diverse a seconda del profilo. Se lavoratrice, sono necessari almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo tra 18 e 9 mesi prima del parto (o prima dell’ingresso in famiglia del minore, nelle adozioni/affidamenti). Se disoccupata, occorre aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni: inoltre, il tempo tra la perdita del diritto e l’evento (parto/ingresso) non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non oltre 9 mesi. Anche quando la cessazione del lavoro avviene durante la gravidanza (recesso anche volontario), rimane il criterio dei 3 mesi di contribuzione nel tratto 18–9 mesi antecedente.
Per il padre, l’assegno maternità può spettare in casi specifici: abbandono della madre, affidamento esclusivo, decesso della madre, adozione/affidamento con separazione durante la procedura o adozione pronunciata solo nei confronti del padre adottante non coniugato.
In generale, devono risultare i requisiti contributivi previsti per la madre e alcune condizioni sulla presenza del minore nella famiglia anagrafica del padre, sulla potestà e sul non affidamento a terzi. In certi casi l’assegno maternità spetta “in via esclusiva” al padre anche se la madre aveva beneficiato di prestazioni in passato.
Importo, ISEE e domanda: l’assegno di maternità nel 2026
Nel 2026 l’assegno maternità, se riconosciuto per intero, vale 413,10 euro per 5 mensilità (totale 2.065,50 euro) e la soglia ISEE è fissata a 20.668,26 euro (Circolare INPS n. 16 del’11 febbraio 2026). L’aggiornamento annuale dell’importo, infatti, è collegato alla rivalutazione ISTAT e viene formalizzato nei messaggi e nelle circolari INPS.
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita oppure dall’effettivo ingresso del minore in famiglia (o in Italia per adozione internazionale). L’invio avviene in modalità telematica: tramite servizio online INPS, Contact Center (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da mobile) oppure con l’assistenza dei patronati.
Riassumendo
- Assegno maternità 2026: 413,10 euro mensili per cinque mesi.
- ISEE massimo 20.668,26 euro, secondo Circolare INPS n. 16/2026.
- Spetta a madre, padre e altri soggetti previsti dall’art. 75 D. Lgs. 151/2001.
- Necessari residenza in Italia e cittadinanza o idoneo titolo di soggiorno.
- Richiesti tre mesi contributivi tra 18 e 9 mesi prima dell’evento.
- Domanda entro sei mesi da nascita o ingresso del minore.
