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NASPI ai detenuti, la Cassazione e l’INPS riscrivono il confine tra pena, lavoro e disoccupazione

La NASPI ai detenuti cambia volto: il lavoro in carcere può aprire la strada a una tutela finora negata.
17 Luglio 2026
naspi ai detenuti
Foto © Investireoggi

La tutela contro la perdita del lavoro cambia anche per chi ha svolto un’attività durante la detenzione. Con la circolare INPS n. 74 del 16 luglio 2026, l’Istituto ha aggiornato i propri criteri e ha riconosciuto che, in alcune situazioni, la NASPI ai detenuti può essere concessa quando l’impiego alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria termina senza una scelta volontaria del lavoratore.

Il punto centrale riguarda la natura del rapporto: l’occupazione svolta dentro l’istituto, pur inserita in un contesto particolare, resta subordinata e produce conseguenze previdenziali. Il riferimento generale è anche l’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina il lavoro delle persone ristrette e ne valorizza la funzione formativa e di reinserimento.

NASPI ai detenuti: cosa cambia con la circolare INPS

Il nuovo indirizzo supera una lettura più rigida adottata in passato. L’INPS prende atto dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e considera l’impiego intramurario come un vero rapporto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.

Di conseguenza, quando tale rapporto si chiude per una causa non imputabile al lavoratore, può maturare il diritto all’indennità regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La normativa richiede, tra gli altri elementi, la perdita involontaria dell’occupazione e il possesso dei requisiti contributivi previsti.

La novità non comporta però un accesso automatico. Ogni domanda deve essere controllata considerando il motivo concreto della cessazione, i versamenti accreditati e le altre condizioni stabilite dalla disciplina generale. Occorre inoltre rispettare il termine ordinario per l’invio dell’istanza, fissato in 68 giorni dalla fine del rapporto, salvo le particolarità previste dalla legge.

Le cessazioni che possono dare diritto alla prestazione

Tra i casi considerati rilevanti rientra anzitutto la liberazione per conclusione della pena, quando essa determina anche la fine dell’impiego.

Lo stesso principio vale per il termine del programma lavorativo al quale la persona era stata assegnata.

Può assumere rilievo anche il trasferimento in un altro istituto, se lo spostamento interrompe definitivamente la precedente occupazione. Un’altra ipotesi riguarda l’accesso a misure alternative alla detenzione, quando il cambiamento della condizione personale rende impossibile proseguire quella specifica mansione.

In tutte queste situazioni, la cessazione non deriva da dimissioni o da una decisione libera del lavoratore. Proprio questo elemento consente di valutare la NASPI ai detenuti secondo le regole ordinarie sulla disoccupazione involontaria, in ogni singola posizione esaminata dall’Istituto competente.

Quando l’indennità resta esclusa

Non ogni periodo senza mansioni equivale alla perdita del posto. Nel lavoro penitenziario può essere previsto un sistema di alternanza tra le persone impiegate, con fasi nelle quali l’attività viene temporaneamente fermata.

In presenza di una semplice sospensione, il rapporto non è concluso. Per questo motivo non nasce lo stato di disoccupazione richiesto dal decreto legislativo n. 22 del 2015. L’indennità resta, quindi, esclusa nei periodi di inattività collegati alla rotazione interna, perché manca una cessazione effettiva.

La distinzione è decisiva: da una parte si trova la fine del rapporto per una causa esterna alla volontà dell’interessato; dall’altra una pausa prevista dall’organizzazione interna.

Soltanto nel primo caso può aprirsi la strada alla tutela economica.

NASPI ai detenuti e obblighi contributivi dell’amministrazione

Il chiarimento dell’INPS produce effetti anche per il datore di lavoro pubblico. Quando la chiusura del rapporto rientra tra quelle che possono generare il diritto teorico all’indennità, l’amministrazione penitenziaria deve versare il contributo previsto in caso di interruzione di un contratto a tempo indeterminato, comunemente chiamato ticket di licenziamento.

Questo obbligo trova il proprio riferimento nell’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dalle disposizioni successive. La somma è collegata alla cessazione che può consentire l’accesso alla prestazione, non all’effettivo pagamento finale dell’indennità.

La nuova impostazione rafforza l’equiparazione previdenziale del lavoro svolto in carcere e rende più chiari i confini della NASPI ai detenuti. Restano comunque necessari il controllo dei contributi, la verifica della perdita involontaria dell’occupazione e la presentazione della domanda entro i termini previsti.

Riassumendo

  • NASPI ai detenuti riconosciuta quando il lavoro termina per cause involontarie.
  • Il lavoro in carcere è considerato un rapporto subordinato con tutele previdenziali.
  • Scarcerazione, trasferimento e fine del progetto possono consentire l’indennità.
  • La rotazione lavorativa non dà diritto, perché comporta soltanto una sospensione.
  • Servono requisiti contributivi e domanda entro i termini stabiliti dalla legge.
  • L’amministrazione penitenziaria deve versare il ticket NASpI nei casi previsti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.