Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di un veicolo destinato alla mobilità di una persona con disabilità hanno una regola centrale: l’aliquota IVA sull’auto del disabile può scendere al 4%, ma solo quando ricorrono condizioni precise.
Il beneficio riguarda mezzi con determinate caratteristiche tecniche e destinati a persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La normativa, però, non si limita a riconoscere lo sconto fiscale al momento dell’acquisto: stabilisce anche cosa accade se il veicolo viene rivenduto troppo presto.
Aliquota IVA sull’auto del disabile: quando si applica il 4%
Il riferimento normativo è la Tabella A, parte II, numero 31, del Dpr n. 633/1972 (decreto IVA).
Questa disposizione prevede l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione di persone disabili con capacità motorie ridotte o impedite in modo permanente.
Il vantaggio fiscale non riguarda qualsiasi mezzo, ma soltanto veicoli che rispettano determinati limiti. Per le auto con motore a benzina, il tetto massimo di cilindrata è pari a 2.000 centimetri cubici. Lo stesso limite vale per i veicoli ibridi alimentati anche a benzina.
Per le auto diesel, invece, la soglia sale a 2.800 centimetri cubici. Anche in questo caso il limite riguarda pure i modelli ibridi con motore diesel. Per i veicoli elettrici, il parametro non è la cilindrata, ma la potenza: il limite fissato è di 150 kW.
I limiti tecnici del veicolo acquistato
La disciplina fiscale collega il beneficio a caratteristiche oggettive del mezzo. Questo significa che, anche in presenza di una disabilità permanente che incide sulla capacità motoria, il veicolo deve rientrare nei parametri indicati dalla legge.
I limiti sono, quindi, tre: fino a 2.000 centimetri cubici per benzina e ibrido benzina, fino a 2.800 centimetri cubici per diesel e ibrido diesel, e non oltre 150 kW per le auto elettriche. Solo entro queste soglie l’acquisto può essere assoggettato all’imposta ridotta.
L’aliquota IVA sull’auto del disabile rappresenta una misura pensata per ridurre il costo di un bene spesso necessario per garantire autonomia, spostamenti quotidiani e maggiore inclusione. Proprio per questa funzione, la norma richiede che il veicolo sia collegato alla locomozione della persona con disabilità e non a un uso estraneo alla finalità agevolata.
Ricordiamo che ci sono anche altre agevolazioni. Ad esempio, l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
Vendita prima dei due anni: cosa succede
Un aspetto decisivo riguarda il periodo minimo di mantenimento del veicolo. La legge prevede che, se l’auto acquistata con IVA al 4% viene ceduta prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, il beneficio viene meno.
In tale situazione occorre restituire il vantaggio ottenuto. Più precisamente, deve essere versata la differenza tra l’IVA ordinaria e quella agevolata. Poiché l’aliquota ordinaria è pari al 22% e quella ridotta è pari al 4%, la somma da pagare corrisponde allo scarto tra queste due percentuali.
La regola serve a evitare un utilizzo improprio dell’agevolazione. Il trattamento fiscale favorevole, infatti, è riconosciuto per sostenere l’acquisto di un mezzo necessario alla mobilità della persona disabile, non per consentire operazioni di rivendita ravvicinate nel tempo.
Per questo motivo, la cessione entro il biennio comporta normalmente la perdita dell’aliquota IVA sull’auto del disabile.
Aliquota IVA sull’auto del disabile e nuova disabilità: l’eccezione
Esiste però una deroga importante. La differenza d’imposta non deve essere versata quando la vendita prima dei due anni dipende dal cambiamento delle condizioni di disabilità del proprietario.
Può accadere, infatti, che la situazione personale muti e renda necessario un veicolo diverso. In particolare, la norma considera il caso in cui serva acquistare un nuovo mezzo sul quale effettuare adattamenti differenti rispetto a quelli presenti o previsti sull’auto precedente.
In questa ipotesi, la cessione anticipata non fa perdere il beneficio. La ragione è chiara: la vendita non nasce da una scelta commerciale, ma da un’esigenza legata all’evoluzione della disabilità e alla necessità di disporre di un mezzo più adatto.
Riassumendo
- L’aliquota IVA sull’auto del disabile può scendere al 4% in casi specifici.
- La norma di riferimento è la Tabella A del Dpr n. 633/1972.
- Sono previsti limiti di cilindrata per benzina, diesel e veicoli ibridi.
- Per le auto elettriche il limite massimo è fissato a 150 kW.
- La vendita entro due anni comporta, di norma, la perdita dell’agevolazione.
- Nessuna differenza d’imposta è dovuta se cambiano le esigenze legate alla disabilità.