Una polizza sanitaria o un fondo di assistenza può intervenire in modi diversi: rimborsando il contribuente dopo il pagamento della spesa sanitaria oppure saldando direttamente la struttura sanitaria. Il punto fiscale centrale è capire se quella spesa, pur non essendo stata versata materialmente dal cittadino all’ospedale, possa comunque entrare nella dichiarazione dei redditi.
La risposta è positiva, ma solo in presenza di condizioni precise. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 43/2024, ha già chiarito il trattamento della detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria, richiamando le regole previste dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Detrazione spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria: il principio da seguire
La detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria può spettare anche quando il contribuente non ha anticipato l’importo alla struttura medica. Il pagamento diretto, infatti, non esclude automaticamente il beneficio fiscale.
Secondo il Tuir, alcune spese mediche si considerano comunque rimaste a carico del contribuente anche se rimborsate. Questo vale quando il rimborso deriva da contributi o premi assicurativi versati dallo stesso soggetto.
Il punto decisivo riguarda il trattamento fiscale di tali contributi o premi. La spesa sanitaria può essere indicata in dichiarazione solo se, per quei versamenti, non è stata riconosciuta una detrazione d’imposta e non è stata ammessa la deduzione dal reddito complessivo.
In altre parole, il sistema evita un doppio vantaggio fiscale. Se i premi o i contributi sono già stati agevolati, la spesa sanitaria coperta dal fondo non può essere nuovamente portata in detrazione.
Se, invece, quei versamenti non hanno dato diritto ad alcun beneficio, la prestazione sanitaria può mantenere rilevanza fiscale.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 43/2024
La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sull’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Tale norma disciplina la detrazione delle spese sanitarie e stabilisce anche quando gli oneri rimborsati possano essere considerati ancora sostenuti dal contribuente.
La risposta n. 43/2024 ha affrontato il caso di una prestazione sanitaria saldata direttamente dal fondo alla struttura. Il chiarimento è importante perché, nella pratica, molti contribuenti non ricevono il denaro sul proprio conto, ma vedono la fattura o il corrispettivo coperto dalla compagnia o dal fondo convenzionato.
La detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria resta, quindi, possibile se il pagamento deriva da premi o contributi non fiscalmente agevolati. Non conta soltanto chi materialmente esegue il bonifico o il pagamento, ma il rapporto tra la spesa, il fondo e il trattamento fiscale dei versamenti effettuati.
La stessa logica vale sia per il rimborso successivo sia per il pagamento immediato alla struttura sanitaria. In entrambi i casi, la verifica riguarda la reale permanenza dell’onere a carico del contribuente secondo i criteri previsti dal Tuir.
L’anno corretto in cui indicare la spesa nel modello dichiarativo
Un altro aspetto essenziale riguarda il momento in cui la spesa può essere inserita nella dichiarazione.
Per le spese sanitarie vale il criterio di cassa: rileva l’anno in cui il pagamento viene effettuato.
Nel caso dei fondi sanitari, questo principio deve essere applicato guardando alla data in cui il fondo ha pagato la struttura. Non assume, dunque, rilievo un criterio astratto legato alla data della prestazione, ma il momento effettivo del pagamento.
La detrazione, dunque, l’anno d’imposta in cui il fondo ha saldato l’ospedale, la clinica o il professionista sanitario.
Se il fondo ha pagato la struttura nel 2025, la spesa può essere considerata nella dichiarazione relativa a quell’anno d’imposta. Di conseguenza, potrà essere indicata nel Modello 730/2026, sempre che siano rispettate le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Questo passaggio è fondamentale perché una spesa sanitaria non deve essere collocata liberamente nella dichiarazione. Occorre seguire il momento del pagamento, anche quando il denaro non transita materialmente dal conto del contribuente.
Detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria nel 730/2026
Per il Modello 730/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, la detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria può riguardare, dunque, le somme che il fondo ha versato alla struttura nel corso del 2025. L’indicazione resta il rigo E1 (ovvero RP1 se si presenta il Modello Redditi PF 2026).
La regola permette di non penalizzare chi utilizza una copertura sanitaria privata o integrativa, purché non vi sia stato un precedente vantaggio fiscale sui premi o contributi collegati. Il beneficio, quindi, non dipende dal fatto che il pagamento sia stato eseguito dal paziente o dal fondo, ma dalla corretta qualificazione fiscale dell’onere.
La detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria rappresenta, quindi, un’agevolazione possibile, ma non automatica. Si richiede sempre il controllo della documentazione, dell’anno di pagamento e del trattamento fiscale dei premi o contributi versati.
Riassumendo
- La detrazione per le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo può spettare.
- Serve verificare il trattamento fiscale di premi o contributi versati.
- Il riferimento è l’art. 15, comma 1, lett.
c), Tuir.
- Il pagamento diretto alla struttura non esclude il beneficio fiscale.
- Conta l’anno in cui il fondo salda la prestazione sanitaria.
- Le somme pagate nel 2025 entrano nel Modello 730/2026.