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Oggi: 13 Feb, 2026

Compensi incassati e poi restituiti? Il regime forfettario non si salva

Nel regime forfettario anche compensi incassati e restituiti possono far superare la soglia degli 85.000 euro (Risposta n. 26/2026)
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Foto © Investireoggi

La gestione dei compensi incassati può avere conseguenze importanti per chi applica il regime forfettario. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella Risposta n. 26/2026, affronta un caso concreto che interessa molti professionisti: cosa accade se vengono percepite somme non dovute e poi restituite? Tali importi incidono comunque sul limite degli 85.000 euro previsto dalla legge?

La questione non è solo teorica, perché dal superamento di questa soglia dipende la permanenza o meno nel regime forfettario, con effetti fiscali rilevanti già dall’anno successivo.

Regime forfettario e soglia degli 85.000 euro: cosa prevede la legge

Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, L.

190/2014. Tra i requisiti principali è previsto che, nell’anno precedente, i ricavi o compensi non superino 85.000 euro. Se tale limite viene oltrepassato, il contribuente esce dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo. In particolare, la normativa distingue due ipotesi:

  • se i compensi superano 85.000 euro ma restano entro 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo;
  • se, invece, si oltrepassa la soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata, cioè già nello stesso anno in cui avviene il superamento.

Il criterio che governa la determinazione dei compensi è quello di cassa. In base a questo principio, rilevano le somme effettivamente incassate nel periodo d’imposta, indipendentemente dal momento in cui sono maturate.

Compensi percepiti per errore e restituiti: il caso esaminato

La Risposta n. 26/2026 prende in esame la situazione di un medico di medicina generale. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda Sanitaria, nel 2024 sono stati accreditati importi superiori rispetto a quelli spettanti. Le somme eccedenti sono state restituite integralmente nel corso del 2025.

Tuttavia, nella Certificazione Unica 2025 (relativa ai redditi 2024) è stato indicato l’intero ammontare corrisposto nel 2024, senza alcuna rettifica. Questo ha comportato il superamento del limite di 85.000 euro e, di conseguenza, la perdita dei requisiti per applicare il regime forfettario nel 2025.

Il professionista ha, pertanto, chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile escludere dal conteggio dei compensi 2024 le somme non dovute e successivamente restituite, anche in assenza di una correzione formale della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta. Così da poter, comunque, stare nel forfettario nell’anno 2025.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria ha fornito un’interpretazione molto rigida. Ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro, devono essere considerati tutti gli importi incassati nel corso dell’anno, compresi quelli ricevuti per errore e poi restituiti. La normativa, infatti, non prevede alcuna eccezione per le somme non spettanti. Di conseguenza:

  • tali importi concorrono alla determinazione del reddito imponibile;
  • incidono sulla verifica del limite per restare nel regime forfettario.

Se nel 2024 è stato effettivamente superato il tetto degli 85.000 euro, il contribuente non può continuare ad applicare il regime agevolato nel 2025, anche se la restituzione delle somme è avvenuta successivamente.

Per quanto riguarda il maggiore carico fiscale derivante dall’inclusione di somme non dovute nella base imponibile, l’unica soluzione indicata è la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata su quegli importi.

Tale richiesta deve essere supportata da adeguata documentazione che dimostri l’errore e l’avvenuta restituzione.

Effetti pratici sul regime forfettario: attenzione alla gestione degli incassi

Il chiarimento contenuto nella Risposta n. 26/2026 conferma un’applicazione rigorosa del principio di cassa proprio del regime forfettario. Anche somme percepite per disguidi amministrativi, se incassate nell’anno, producono effetti sia sul reddito sia sul rispetto della soglia degli 85.000 euro. Si tratta di un orientamento che può risultare penalizzante, soprattutto quando l’errore non dipende dal professionista ma da terzi. Tuttavia, in assenza di una specifica previsione normativa che consenta di escludere tali importi, l’Agenzia ritiene che non vi siano margini interpretativi diversi.

Il caso evidenzia l’importanza di monitorare con attenzione i compensi incassati durante l’anno, verificando tempestivamente eventuali anomalie. Un controllo puntuale può evitare di trovarsi, a posteriori, nella situazione di aver superato il limite previsto per il regime forfettario a causa di importi non spettanti.

Riassumendo

  • Risposta 26/2026 chiarisce effetti di compensi errati nel regime forfettario.
  • Limite annuale fissato a 85.000 euro (art. 1, L. 190/2014).
  • Superati 85.000 euro, uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 immediata.
  • Rilevano tutti gli importi incassati, anche se restituiti dopo.
  • Nessuna deroga normativa per somme percepite per errore.
  • Possibile solo istanza rimborso imposta sostitutiva versata indebitamente.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.