La sospensione dell’atto impugnato rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la tutela cautelare del contribuente nel contenzioso tributario. Si tratta di una misura che consente di “congelare” temporaneamente gli effetti di un atto dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, una cartella di pagamento o un avviso di accertamento) in attesa della decisione definitiva del giudice. Negli ultimi anni, la disciplina di questo istituto è stata oggetto di profonde riforme, culminate nel Testo Unico della Giustizia Tributaria (Legge 175/2024), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
Quando si può chiedere la sospensione
La sospensione non è automatica, ma deve essere richiesta dal contribuente che ritenga di subire un danno grave e irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Il giudice valuta due elementi fondamentali:
- Danno grave e irreparabile: il rischio che l’esecuzione dell’atto comporti conseguenze particolarmente pregiudizievoli, non rimediabili con un eventuale risarcimento successivo.
- Fumus boni iuris: la fondatezza, almeno in apparenza, delle ragioni del ricorrente, cioè la plausibilità che il ricorso sia fondato.
Entrambi i presupposti devono essere presenti, salvo casi particolari (come la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in Cassazione, dove può prevalere il solo pericolo di danno).
La richiesta di sospensione deve essere motivata e può essere presentata già nel ricorso introduttivo o con atto separato, notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria.
Come si svolge la procedura
La procedura per ottenere la sospensione è stata resa più snella e garantista dalle recenti riforme. In sintesi:
- Presentazione dell’istanza: la domanda va presentata alla Corte di giustizia tributaria presso cui pende il giudizio.
- Fissazione dell’udienza: il presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile, comunque entro 30 giorni dalla presentazione, con comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima.
- Decisione: il collegio (o il giudice monocratico, nei casi previsti) decide con ordinanza motivata nella stessa udienza. In caso di urgenza, il presidente può disporre la sospensione provvisoria con decreto motivato.
- Impugnazione: l’ordinanza collegiale è impugnabile davanti alla Corte di secondo grado entro 15 giorni; quella del giudice monocratico è impugnabile con reclamo al collegio della stessa Corte di primo grado. L’ordinanza della Corte di secondo grado non è impugnabile.
La sospensione può essere concessa anche solo in parte e può essere subordinata alla prestazione di una garanzia (cauzione o fideiussione), salvo che il ricorrente sia titolare del cosiddetto “bollino di affidabilità fiscale” (punteggio almeno pari a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta).
Durata ed effetti della sospensione
- La trattazione della causa deve essere fissata entro 90 giorni dalla pronuncia della sospensione.
- Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza.
- In caso di mutamento delle circostanze, la Corte può revocare o modificare il provvedimento cautelare.
- Durante la sospensione, si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
Sospensione nei diversi gradi di giudizio
In appello
L’appellante può chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata se sussistono gravi e fondati motivi.
La procedura è analoga a quella del primo grado, con la possibilità di subordinare la sospensione a garanzia.
In Cassazione
Chi propone ricorso per Cassazione può chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne l’esecutività per evitare un danno grave e irreparabile. La Corte non può pronunciarsi se non è stato depositato il ricorso per Cassazione. Anche in questo caso, la sospensione può essere subordinata a garanzia e l’ordinanza non è impugnabile.
Sospensione degli atti di recupero di aiuti di Stato
Per gli atti di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, la sospensione è ammessa solo in presenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero o di evidenti errori, e di un pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile. Se la questione riguarda la legittimità della decisione di recupero, la Corte di primo grado deve disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le principali novità delle riforme 2022-2024
Le riforme degli ultimi anni hanno inciso profondamente sulla disciplina della sospensione cautelare:
- Ridenominazione degli organi: le commissioni tributarie sono ora “Corti di giustizia tributaria”, con una struttura più assimilabile agli altri organi giurisdizionali.
- Uniformazione della tutela cautelare: la disciplina della sospensione è stata resa più omogenea nei diversi gradi di giudizio, recependo gli orientamenti giurisprudenziali che già ammettevano la sospensione anche in appello e in Cassazione.
- Procedura più rapida e garantista: tempi certi per la trattazione delle istanze, comunicazione tempestiva alle parti, possibilità di provvedimenti d’urgenza.
- Premialità per i contribuenti affidabili: chi ha il “bollino di affidabilità fiscale” è esentato dalla prestazione di garanzia.
- Definitività della decisione cautelare in secondo grado: l’ordinanza della Corte di secondo grado non è impugnabile.
- Testo Unico della Giustizia Tributaria: la Legge 175/2024 ha sistematizzato la materia, confermando e rafforzando le innovazioni introdotte dalle riforme precedenti e dettando una disciplina organica e aggiornata, applicabile ai giudizi instaurati dal 1° gennaio 2026.
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che i presupposti per la sospensione sono il fumus boni iuris e il periculum in mora (tra le altre, Cass. 2845/2012, 15004/2017, 3196/2018, 40047/2021). L’ordinanza di sospensione ha natura interinale e paralizza l’esecutività dell’atto, ma non ne annulla l’efficacia.
In caso di rigetto del ricorso, la riscossione può avvenire anche per gli interessi maturati durante la sospensione.
Conclusioni
La disciplina della sospensione dell’atto impugnato nel processo tributario, alla luce delle riforme del 2022 e del 2024, si presenta oggi come un sistema organico e garantista. Ovvero che bilancia le esigenze di tutela del contribuente con quelle dell’erario. La presenza di presupposti rigorosi, la procedura accelerata e la possibilità di subordinare la sospensione a garanzia assicurano l’effettività della tutela cautelare. Mentre la giurisprudenza e la normativa aggiornata forniscono un quadro di riferimento chiaro e coerente per operatori e contribuenti.
Nota: Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dal 1° gennaio 2026, salvo diversa previsione transitoria.