Il sistema delle tutele contro la disoccupazione torna al centro dell’attenzione con un importante chiarimento fornito dall’INPS. Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, l’Istituto ha spiegato in modo dettagliato gli effetti delle nuove regole introdotte dal cosiddetto Collegato Lavoro 2024, che ha definito in maniera precisa il caso della cessazione del rapporto per dimissioni desumibili dal comportamento del lavoratore. Il punto più delicato riguarda il legame tra questa particolare modalità di chiusura del rapporto e il diritto all’indennità di disoccupazione NASPI.
Dimissioni per fatti concludenti: cosa dice la legge sulla NASPI
La legge n. 203 del 13 dicembre 2024 ha previsto una disciplina specifica per le situazioni di assenza ingiustificata prolungata.
In base alle norme oggi in vigore, quando un lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire spiegazioni per un periodo che supera il limite fissato dal contratto collettivo applicato, oppure oltre 15 giorni in assenza di una regola contrattuale, il datore di lavoro ha la facoltà di segnalarlo all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Questa comunicazione non è automatica né obbligatoria, ma rappresenta una scelta precisa dell’azienda.
Una volta effettuata la segnalazione, il rapporto si considera sciolto per volontà del lavoratore (c.d. dimissioni per fatti concludenti), senza passare dalla procedura telematica normalmente richiesta per formalizzare le dimissioni. Si tratta di una ricostruzione giuridica basata su comportamenti concreti, che la legge qualifica come manifestazione implicita della volontà di lasciare il posto. Tuttavia, questa conseguenza non opera se il lavoratore riesce a dimostrare che l’assenza è dipesa da cause di forza maggiore o da responsabilità riconducibili al datore di lavoro, come impedimenti oggettivi alla comunicazione.
Serve la decisione del datore per bloccare la NASPI
L’INPS, nella Circolare di chiarimento sul blocco NASPI per dimissioni fatti concludenti (la n. 154/2025) ha chiarito un aspetto fondamentale: la cessazione non scatta in modo automatico al semplice verificarsi dell’assenza ingiustificata. È necessaria una decisione esplicita del datore di lavoro, che può scegliere se attribuire a quel comportamento il significato di dimissioni oppure se trattarlo come una violazione disciplinare.
Nel secondo caso, restano applicabili le regole ordinarie in materia di sanzioni, inclusa la possibilità di arrivare a un licenziamento per giusta causa o per motivo soggettivo, nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.
Solo quando l’azienda intende realmente considerare l’assenza come una rinuncia al posto, deve procedere alla comunicazione all’Ispettorato. Questo passaggio assume rilievo anche sul piano previdenziale, perché incide direttamente sull’accesso alla NASPI. La normativa sulla disoccupazione, infatti, richiede che la perdita del lavoro avvenga per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Le dimissioni per fatti concludenti, proprio perché equiparate a una scelta volontaria, non soddisfano questo requisito.
La gestione amministrativa
Per rendere più chiara la gestione amministrativa, nel sistema UniLav è stato introdotto uno specifico codice di cessazione, identificato come “FC – dimissioni per fatti concludenti”.
Quando il rapporto viene chiuso utilizzando questa causale, l’indennità NASPI non può essere riconosciuta.
La situazione cambia, invece, se per la medesima assenza ingiustificata il datore di lavoro decide di procedere con un licenziamento disciplinare. In tale ipotesi, la cessazione resta imputabile a un atto datoriale e conserva il carattere di involontarietà, consentendo l’accesso alla prestazione, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Quando ci sono le dimissioni per giusta causa
Un ulteriore chiarimento riguarda il rapporto tra questa procedura e le dimissioni per giusta causa. L’INPS ha precisato che, se il lavoratore presenta dimissioni tramite il canale telematico, anche motivandole con una giusta causa, la procedura basata sui fatti concludenti perde efficacia. In questo caso prevale la volontà espressa in modo formale. Quando le dimissioni sono fondate su una giusta causa e questa viene dimostrata secondo i criteri già indicati dall’Istituto in precedenti circolari, resta aperta la possibilità di ottenere la NASPI.
Il quadro che emerge è quello di una disciplina più articolata, che attribuisce un ruolo centrale alle scelte del datore di lavoro e alla corretta qualificazione della cessazione. La distinzione tra dimissioni implicite e licenziamento disciplinare diventa decisiva per l’accesso alla NASPI, confermando quanto sia importante valutare attentamente ogni passaggio nella gestione dei rapporti di lavoro e delle tutele previdenziali collegate.
Riassumendo il blocco NASPI
- INPS chiarisce le nuove regole sulle dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro 2024.
- L’assenza ingiustificata prolungata può portare alla risoluzione solo se il datore lo decide.
- La comunicazione all’Ispettorato è necessaria per qualificare l’assenza come dimissioni implicite.
- Le dimissioni per fatti concludenti escludono il diritto all’indennità di disoccupazione NASPI.
- Il licenziamento disciplinare mantiene la natura involontaria e consente l’accesso alla NASPI.
- Le dimissioni per giusta causa formalizzate prevalgono e possono consentire la NASPI.