Le imprese che hanno già inviato la comunicazione iniziale per il credito d’imposta ZES relativo al 2025 entrano ora nella fase conclusiva dell’iter previsto dalla normativa. L’adempimento finale consiste nella presentazione della comunicazione integrativa, documento indispensabile per confermare gli investimenti realmente sostenuti entro la metà di novembre e ottenere così il bonus fiscale.
Le aziende hanno un periodo definito per trasmettere la comunicazione integrativa: l’invio può essere effettuato a partire da domani, martedì 18 novembre, e deve avvenire, senza eccezioni, entro il 2 dicembre. In questo intervallo vengono dichiarate le spese effettivamente sostenute tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nelle aree incluse nella Zona Economica Speciale unica.
Il territorio agevolato comprende Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, regioni rientranti nel quadro degli aiuti ammessi dalla regolamentazione europea per lo sviluppo delle aree svantaggiate. La definizione geografica adottata si basa sulla Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2022-2027.
Obiettivi del credito d’imposta ZES
Il credito d’imposta ZES (o bonus ZES)introdotto dal decreto-legge n. 124/2023, e confermato per il 2025, mira a sostenere le imprese che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali nelle aree produttive del Mezzogiorno e in Abruzzo. L’incentivo copre progetti con importi compresi tra 200.000 euro e 100 milioni di euro.
Terminata la fase di presentazione della comunicazione integrativa, l’Agenzia delle Entrate stabilirà la percentuale effettiva di fruizione del credito, calcolata sulla base del totale delle richieste confrontato con il limite complessivo di spesa fissato in 2,2 miliardi di euro. Una volta riconosciuto, il credito d’imposta ZES può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione nel modello F24, impiegando il codice tributo “7034”.
La presentazione deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello da utilizzare e le modalità tecniche di trasmissione
Per predisporre il documento integrativo è necessario utilizzare il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 gennaio 2025, disponibile sul portale istituzionale insieme alle istruzioni operative. L’invio deve avvenire solo in forma telematica tramite il software “Zes unica integrativa 2025”, utilizzabile direttamente dall’impresa o mediante intermediario autorizzato.
Gli importi riportati nella comunicazione integrativa non possono superare quelli già indicati nella comunicazione originaria. Inoltre, occorre inserire gli elementi identificativi della certificazione che conferma la congruità delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.
Gestione degli errori, sostituzioni e annullamenti
È prevista una specifica tutela per le comunicazioni trasmesse tra il 28 novembre e il 2 dicembre che, pur inviate nei termini, risultano scartate per motivi tecnici. In tali casi la trasmissione è comunque considerata tempestiva se ripetuta entro il 7 dicembre. Non è invece ammesso alcun ulteriore invio dopo il 2 dicembre se il file viene respinto integralmente per errori come codici non riconosciuti, incoerenze tra i dati di autenticazione o file non elaborabili.
Durante l’intera finestra temporale è possibile inviare una nuova comunicazione integrativa che sostituisce integralmente quella precedente. L’ultima versione accettata diventa automaticamente quella valida. È consentito anche annullare un invio, ma tale scelta determina la cancellazione di tutte le comunicazioni presentate in precedenza e la conseguente perdita del diritto all’agevolazione.
Quando è possibile utilizzare il credito d’imposta ZES
La tempistica di utilizzo del credito varia a seconda della natura degli investimenti e della documentazione disponibile. Per le spese accompagnate da certificazione e relative fatture elettroniche correttamente trasmesse nel Sistema di Interscambio, il credito potrà essere utilizzato dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale di fruizione, purché sia stata ricevuta anche la seconda ricevuta che conferma l’autorizzazione all’utilizzo.
Per gli investimenti non documentabili tramite fattura elettronica o acquisiti tramite leasing, l’agevolazione diventa fruibile il giorno lavorativo successivo alla ricevuta con cui l’Agenzia comunica l’esito positivo della verifica documentale svolta dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine la certificazione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it
entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla percentuale di fruizione.
Le regole si applicano anche agli acconti fatturati tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, a condizione che tali importi rappresentino anticipi su investimenti effettivamente realizzati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2025. In questo caso le fatture degli acconti devono essere allegate alla certificazione.
Riassumendo
- Comunicazione integrativa obbligatoria entro il 2 dicembre per confermare gli investimenti effettuati.
- Invio tramite software dedicato, con modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
- Possibili sostituzioni e annullamenti durante la finestra prevista; ultimi invii validi.
- Credito d’imposta ZES destinato a investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e Abruzzo.
- Utilizzo del credito subordinato a certificazioni, fatture elettroniche e verifiche documentali.
- Fruizione tramite compensazione in F24 con codice tributo dedicato.