Cambiare nome o cognome è una scelta che può derivare da motivi diversi: dal desiderio di correggere un errore anagrafico, alla volontà di eliminare un nome imbarazzante, fino alla necessità di adeguare i propri dati personali per ragioni di identità o di vita quotidiana. Tuttavia, questa procedura non è solo una questione burocratica: comporta anche alcuni costi, tra cui il pagamento dell’imposta di bollo per il cambio.
La base normativa dell’imposta di bollo
Il pagamento dell’imposta di bollo trova la sua origine nell’art. 3 della Tariffa allegata al Dpr n. 642 del 1972, che regola in modo generale tutti gli atti, documenti e istanze diretti a ottenere un provvedimento amministrativo.
Nel caso della richiesta di modifica del nome o del cognome, l’atto non si limita a essere una semplice comunicazione, ma è una vera e propria domanda rivolta al Prefetto, che è l’autorità competente a decidere sull’istanza.
Questo significa che la richiesta, sin dal momento della sua presentazione, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. Tale regola vale anche se la domanda viene inoltrata da un cittadino italiano residente all’estero tramite un consolato o un’ambasciata. L’origine dell’obbligo, infatti, non dipende dal luogo in cui la richiesta viene depositata, ma dal tipo di procedimento che si attiva: un provvedimento amministrativo emanato da un organo dello Stato italiano.
Perché l’imposta è sempre dovuta
L’imposta di bollo si applica ogni volta che un cittadino chiede a un’amministrazione pubblica di emettere un atto o un provvedimento che lo riguardi personalmente. Nel caso del cambio di nome o cognome, l’obiettivo della richiesta è ottenere un decreto prefettizio che modifichi i dati anagrafici dell’interessato.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 267 del 22 ottobre 2025, ha ribadito che questa procedura rientra pienamente tra gli atti soggetti a bollo “fin dall’origine”. Ciò significa che il pagamento è dovuto sin dal momento della presentazione dell’istanza, e non solo al momento della conclusione del procedimento.
Quando non si paga l’imposta di bollo sul cambio nome e cognome
Nonostante la regola generale, la normativa prevede alcune eccezioni. L’unico caso in cui la richiesta di cambio di nome o cognome è esente dal pagamento dell’imposta di bollo riguarda le situazioni disciplinate dall’articolo 93 del Dpr n. 396 del 2000.
Questa disposizione esclude il pagamento quando la modifica è motivata dal fatto che il nome o il cognome:
- risulta ridicolo o offensivo;
- può causare vergogna o disagio alla persona;
- oppure rivela l’origine naturale del soggetto, cioè contiene riferimenti che indicano una condizione personale tutelata dalla legge (ad esempio, la provenienza da una nascita fuori dal matrimonio, come avveniva in passato).
In tutti questi casi, la legge riconosce che la modifica non nasce da un interesse personale o da un capriccio, ma da una necessità di tutela della dignità e della riservatezza della persona.
Nessuna esenzione per analogia
Un aspetto importante sottolineato dall’Agenzia delle Entrate è che le esenzioni dall’imposta di bollo non possono essere ampliate per analogia.
In altre parole, non è possibile invocare situazioni simili o interpretazioni estensive per evitare il pagamento.
Questo principio tutela la certezza del diritto: solo i casi espressamente previsti dalla legge possono beneficiare dell’esenzione. Qualsiasi altra istanza di cambio nome o cognome rimane soggetta all’imposta, senza eccezioni ulteriori.
Cambio nome e cognome: competenza del Prefetto
La procedura di cambio nome o cognome si avvia con una richiesta formale indirizzata al Prefetto del luogo di residenza. Anche per i cittadini residenti all’estero, la competenza resta del Prefetto italiano, e non del consolato o dell’ambasciata che riceve materialmente la domanda.
Il consolato agisce soltanto come tramite, inoltrando la richiesta alle autorità italiane. Di conseguenza, la domanda mantiene la sua natura di atto amministrativo nazionale e resta soggetta all’imposta di bollo, indipendentemente dal canale utilizzato per la presentazione.
Riassumendo
- Il cambio nome e cognome richiede sempre il pagamento dell’imposta di bollo.
- L’imposta è dovuta fin dalla presentazione della domanda al Prefetto.
- Vale anche per cittadini italiani residenti all’estero tramite ambasciata o consolato.
- Esenzione solo per nomi o cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano l’origine naturale.
- Non è possibile estendere l’esenzione per analogia o interpretazione ampia.
- Il Prefetto è l’unica autorità competente a decidere sulla richiesta di modifica.