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Oggi: 05 Dic, 2025

Imposta bollo regime forfettario: ricavo o semplice rimborso? Il dettaglio nascosto sul reddito

Nel regime forfettario anche l’imposta di bollo ha un peso fiscale: ecco perché quei due euro fanno davvero la differenza
2 mesi fa
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imposta bollo regime forfettario
Foto © Pixabay

Nel panorama fiscale italiano, uno degli aspetti spesso oggetto di dubbi tra i professionisti che operano in regime forfettario riguarda il trattamento dell’imposta di bollo applicata alle fatture.

Anche se può sembrare un dettaglio marginale, la marca da bollo assume un ruolo rilevante nella determinazione del reddito imponibile e, di conseguenza, nella tassazione complessiva. Comprendere in che modo questa voce viene considerata dall’Agenzia delle Entrate è fondamentale per evitare errori e per gestire correttamente la propria contabilità.

Regime forfettario: quando si applica l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è un tributo che si applica su determinati atti, documenti e registri, in base a quanto previsto dal D.

P.R. 642/1972. Nel contesto delle fatture emesse dai professionisti che non applicano l’IVA in fattura, la marca da bollo si applica ogni volta che l’importo della fattura supera i 77,47 euro.

Nel regime forfettario, la non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse è la regola generale: ciò significa che per le fatture emesse dai forfettari, la marca da bollo è obbligatoria (sempreché si supera l’importo di 77,47 euro). L’importo da applicare è fisso e pari a 2 euro.

Chi paga l’imposta di bollo

La normativa stabilisce che il soggetto obbligato al versamento dell’imposta di bollo è sempre il prestatore del servizio, cioè il professionista che emette la fattura.

Tuttavia, nella pratica quotidiana è frequente che il forfettario chieda il rimborso dell’imposta al cliente, inserendo in fattura una voce dedicata, come “Rimborso marca da bollo € 2,00”.

In questo modo, l’onere economico viene trasferito al cliente, ma l’obbligo fiscale rimane in capo al professionista.

Ciò significa che, anche se la marca da bollo è pagata materialmente dal cliente, l’obbligazione tributaria resta a carico del forfettario.

Il riaddebito della marca da bollo come componente del compenso

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 428/2022, ha chiarito un aspetto cruciale: l’importo della marca da bollo riaddebitato al cliente non può essere considerato un rimborso “neutro”, ma rappresenta a tutti gli effetti una parte integrante del compenso professionale.

Questo significa che, dal punto di vista fiscale, la somma relativa all’imposta di bollo entra nel calcolo del reddito forfettario e concorre alla determinazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva.

In altre parole, la marca da bollo addebitata in fattura è assimilata ai ricavi ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfettario.

Effetti pratici sul reddito imponibile del regime forfettario

Poiché il regime forfettario si basa su un coefficiente di redditività, il reddito imponibile non corrisponde ai ricavi effettivi, ma a una percentuale di essi. Tuttavia, la base di partenza resta sempre il totale dei compensi percepiti, e tra questi deve essere incluso anche l’importo dell’imposta di bollo.

Esempio

Un professionista in regime forfettario emette una fattura di 1.000 euro, alla quale aggiunge 2 euro di marca da bollo. L’importo totale della fattura sarà quindi 1.002 euro.

Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate considera 1.002 euro come ricavo complessivo. Su questa cifra verrà applicato il coefficiente di redditività (ad esempio, il 78% per i professionisti) e successivamente l’imposta sostitutiva, generalmente del 15% o del 5% per le nuove attività.

Di conseguenza, anche se la marca da bollo rappresenta un costo sostenuto per adempiere a un obbligo fiscale, essa non può essere esclusa dal computo dei ricavi.

Imposta sostitutiva e semplificazione del regime forfettario

Il regime forfettario, ricordiamo, si distingue per la sua semplicità: non richiede la tenuta della contabilità ordinaria, non prevede la detrazione dell’IVA e non consente la deduzione analitica dei costi.

L’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, le addizionali e l’IRAP, semplificando notevolmente la gestione fiscale. Tuttavia, proprio per questa struttura semplificata, ogni importo che entra in fattura, anche se apparentemente accessorio come la marca da bollo, incide sul reddito imponibile.

Riassumendo

  • In sintesi, per chi opera in regime forfettario l’imposta di bollo:
  • È dovuta su ogni fattura superiore a 77,47 euro.
  • Rimane a carico del professionista, anche se può essere riaddebitata al cliente.
  • È considerata parte del compenso e, quindi, entra nel calcolo del reddito forfettario.
  • Concorre alla determinazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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