Il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento in merito al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con la risposta all’Interpello n. 3/2025 del 13 ottobre 2025.
Il documento affronta un aspetto spesso fonte di dubbi tra imprese e professionisti: cosa accade quando esistono piccole differenze tra quanto dovuto e quanto versato ai fini previdenziali e assistenziali.
L’intervento ministeriale chiarisce il concetto di “scostamento non grave” e ribadisce che, per ottenere un DURC regolare, l’eventuale debito complessivo – comprensivo di contributi, sanzioni e interessi – non deve superare i 150 euro. Superata questa soglia, la posizione dell’azienda non può essere considerata regolare e, di conseguenza, il DURC non viene rilasciato.
Cos’è il DURC e a cosa serve
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è la certificazione che attesta la correttezza nei versamenti effettuati da un’impresa nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse edili.
Dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio “Durc On Line”, istituito dal D.M. 30 gennaio 2015.
Il DURC è indispensabile per numerose attività aziendali:
- partecipare a gare d’appalto pubbliche;
- accedere a incentivi e agevolazioni;
- ricevere pagamenti da enti pubblici.
Per questo motivo, ogni ritardo o irregolarità nei versamenti può bloccarne il rilascio, con conseguenze economiche e operative significative per l’impresa.
La soglia dei 150 euro: quando lo scostamento è “non grave”
L’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità contributiva può essere, comunque, attestata anche in presenza di lievi differenze tra le somme dovute e quelle effettivamente versate.
Questo principio, noto come “scostamento non grave”, ha lo scopo di evitare che errori minimi o importi irrisori impediscano il rilascio del DURC, penalizzando ingiustamente le imprese.
Il limite di tolleranza è stato fissato in 150 euro, comprensivi di tutte le componenti del debito:
- contributi previdenziali;
- sanzioni civili;
- interessi di mora.
Ciò significa che, ai fini del calcolo, tutti gli importi dovuti all’ente previdenziale si sommano. Se il totale non supera i 150 euro, la posizione è considerata regolare e il DURC può essere rilasciato automaticamente tramite la piattaforma online.
Il caso dell’Interpello n. 3/2025
Il chiarimento del Ministero nasce da un quesito pratico posto da un’azienda che si trovava in una situazione particolare. L’impresa aveva già pagato tutti i contributi dovuti, ma restavano da saldare solo le sanzioni e gli interessi maturati a causa di ritardi precedenti.
La domanda rivolta al Ministero era la seguente:
in un caso del genere, l’ente previdenziale può rilasciare comunque il DURC, considerando regolare la posizione, o deve attendere il pagamento anche degli importi accessori?
In altre parole, si chiedeva se un debito residuo costituito esclusivamente da sanzioni o interessi potesse essere considerato uno “scostamento non grave”, tale da non bloccare il rilascio del DURC.
La risposta del Ministero: interpretazione restrittiva sul rilascio DURC
Dopo aver raccolto i pareri dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il Ministero ha fornito una risposta chiara e restrittiva.
La regolarità contributiva può essere attestata solo se l’eventuale debito complessivo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, è pari o inferiore a 150 euro.
Le sanzioni civili sono considerate a tutti gli effetti accessori delle omissioni contributive e sono strettamente collegate a precedenti ritardi o mancati pagamenti. Di conseguenza, anche se il debito residuo è formato solo da sanzioni o interessi, il DURC non può essere rilasciato se la somma totale supera la soglia dei 150 euro.
DURC bloccato causa sanzioni: implicazioni pratiche per le imprese
La procedura del Durc On Line è stata progettata per verificare automaticamente questa soglia. Se l’importo complessivo dei debiti è entro il limite previsto, il sistema rilascia in tempo reale il certificato di regolarità contributiva. Se invece la cifra supera i 150 euro, anche di poco, il DURC viene bloccato e la posizione risulta non regolare.
Questo chiarimento conferma quanto sia importante per le aziende monitorare costantemente la propria posizione contributiva. E non solo per quanto riguarda i contributi principali, ma anche per gli interessi e le sanzioni derivanti da pagamenti tardivi.
Ignorare importi apparentemente marginali può infatti avere conseguenze rilevanti, come la sospensione dei pagamenti pubblici o l’impossibilità di partecipare a bandi e gare.
Riassumendo
- Il Ministero chiarisce le regole sul rilascio DURC con l’Interpello n. 3/2025.
- Il DURC attesta la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Casse edili.
- Lo scostamento non grave consente il rilascio DURC se entro 150 euro.
- La soglia include contributi, sanzioni civili e interessi di mora.
- Se il debito supera 150 euro, il DURC non può essere rilasciato.
- Le imprese devono monitorare anche sanzioni e interessi per evitare blocchi DURC.