Come noto, il legislatore italiano, in ambito fiscale riconosce la detrazione del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal contribuente. La detrazione si applica sia per le spese che il contribuente sostiene per se stesso sia quelle per i familiari a suo carico. E tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle relative a dispositivi medici (occhiali da vista; apparecchio per aerosol, ecc.)
Lo sgravio, inoltre, si applica oltre la franchigia di 129,11 euro. Se, quindi, ad esempio, le spese sostenute nell’anno d’imposta non superano detta soglia, nessuna detrazione spetta su dette spese. Laddove, invece, ad esempio, le spese sostenute ammontano a 1.000 euro complessivi, la detrazione del 19% si applica solo su 870,89 euro.
Ossia, sulla differenza tra 1.000 euro e la franchigia.
Detrazione dispositivi medici: ok al contante
Dal 2020, per poter portare in detrazione le spese sanitarie e altre spese detraibili al 19%, è indispensabile che il pagamento sia fatto con strumento tracciabile. Ad esempio, bonifico, assegno, carta di credito, ecc.
Sono detraibili anche se pagate in contanti solo le spese relative ad:
- acquisto di farmaci (anche omeopatici);
- acquisto di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche oppure da strutture private ma accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)”.
Riguardo i pagamenti tracciabili, se si sceglie la strada del bonifico va bene quello ordinario. Quindi, non il bonifico parlante come previsto nel pagamento spese ammesse ai bonus edilizi.
L’elenco ufficiale
Nel contesto della detrazione fiscale relativa all’acquisto di dispositivi medici, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/2023 e nelle istruzioni per la Dichiarazione redditi 2025 (anno d’imposta 2024), ha allegato un elenco non esaustivo fornito dal Ministero della Salute contenente esempi di prodotti comunemente riconosciuti come dispositivi medici e medico-diagnostici.
Ai fini dello sgravio il dispositivo deve avere la marcatura CE.
Ai fini dello sgravio occorre la fattura oppure ricevuta fiscale oppure scontrino parlante. Tuttavia, in una recente FAQ, è stato chiarito che per la detrazione spese sanitare basta il prospetto del sistema TS (sistema tessera sanitaria)
Dispositivi medici: il codice per la detrazione fiscale
L’inclusione in detto elenco facilita il riconoscimento dei dispositivi ammissibili ai fini della detrazione. Qualora sulla ricevuta o fattura di acquisto sia presente il codice AD o PI, che certifica l’invio della spesa al Sistema Tessera Sanitaria, non è richiesto dimostrare ulteriormente la marcatura CE o la conformità alle normative europee per ottenere la detrazione.
Tuttavia, se tali codici non sono riportati nel documento di spesa, la procedura cambia: per i dispositivi elencati nella circolare è sufficiente conservare una documentazione che dimostri la presenza della marcatura CE per ogni categoria acquistata. Diversamente, per dispositivi non presenti nell’elenco, è indispensabile che questi rechino non solo la marcatura CE, ma anche un’indicazione chiara di conformità ai regolamenti UE 2017/745 e 2017/746, che disciplinano il settore dei dispositivi medici e diagnostici in vitro a livello comunitario.
Riassumendo
- Le spese sanitarie, inclusi i dispositivi medici, sono detraibili al 19% oltre franchigia.
- La franchigia è di 129,11 euro; la detrazione si applica solo alla parte eccedente.
- Dal 2020 i pagamenti devono essere tracciabili, tranne alcune eccezioni previste.
- Sono detraibili anche in contanti farmaci, dispositivi medici e prestazioni da strutture accreditate.
- È sufficiente un bonifico ordinario per i pagamenti, non è richiesto quello parlante.
- Dispositivi medici devono avere marcatura CE e, se non elencati, rispettare i regolamenti UE.
