La fine del mese di luglio si avvicina e con essa si avvicinano importanti scadenze fiscali. Appuntamento per chi ha aderito alla rottamazione quater delle cartelle esattoriale ed è in regola con i precedenti pagamenti. Per loro è in scadenza la nona rata.
Ma appuntamento anche e soprattutto per coloro che, entro il 31 dicembre 2024 erano decaduti dalla sanatoria ed hanno fatto domanda di riammissione entro lo scorso 30 aprile. Contribuenti che hanno poi ricevuto, entro il 30 giugno scorso la comunicazione di accoglimento o diniego della riammissione. Chi è stato riammesso deve iniziare a pagare l’importo dovuto ed indicato nella comunicazione stessa.
Rottamazione quater: la scadenza del 31 luglio 2025
Chi ha fatto domanda di riammissione alla rottamazione quater poteva scegliere, al momento della richiesta, se pagare in unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate.
La scelta era a propria discrezione.
Entro il 31 luglio detti soggetti so chiamati alla cassa per pagare la prima o unica rata a seconda della scelta fatta in sede di domanda
Per chi ha scelto il piano rateale le date successiva da non dimenticare e da segnare in agenda sono:
- 30 novembre 2025 per la seconda rata;
- 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2026.
Vanno alla cassa al 31 luglio anche i NON decaduti dalla sanatoria. Per questi arriva la nona rata del piano di rateizzo scelto all’epoca della domanda. Sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione il calendario completo e le regole.
Ci sono giorni di tolleranza
La data del 31 luglio non è perentoria. Come non lo sono quelle successive. Si applicano, infatti, i canonici 5 giorni di tolleranza.
In applicazione della regola, dunque, i contribuenti della prima o unica rata (i riammessi) e quelli non decaduti (nona rata) possono pagare entro il 5 agosto.
Chi non pagherà entro detta data, anche solo in parte, la rata dovuta si potrà considerare decaduto dalla definizione agevolata.
Si tenga presente che se la scadenza ordinaria (o anche quella dei 5 di tolleranza) cade di sabato, domenica o altro giorno rosso a calendario, si passa al primo giorno lavorativo successivo.
È il caso ad esempio della rata al 30 novembre. Essendo tale giorno una domenica, la scadenza ordinaria passa al 1 dicembre. Chi non pagherà entro il 1 dicembre potrà farlo entro i 5 giorni successivi. Il 5 giorno cade di sabato. Pertanto in applicazione di detta regola si slitta al lunedì, ossia al giorno 8 dicembre. Essendo quest’ultimo anch’esso rosso a calendario, si finisce per poter pagare entro il giorno 9 dicembre.
L’importanza della tolleranza nella rottamazione quater
La previsione dei cinque giorni di tolleranza rappresenta un’importante misura di flessibilità all’interno del sistema delle scadenze fiscali previste dalla rottamazione quater.
Questo margine di tempo aggiuntivo permette ai contribuenti di non decadere automaticamente dai benefici della sanatoria in caso di lievi ritardi nel versamento della rata. Considerando che le scadenze possono coincidere con imprevisti personali o problemi tecnici, come ritardi bancari o difficoltà temporanee di liquidità, la tolleranza consente di evitare conseguenze gravi per ritardi minimi.
Inoltre, la tolleranza si rivela particolarmente utile nei casi in cui la data di scadenza ordinaria cada in un giorno festivo o nel fine settimana. In tali situazioni, infatti, i termini si spostano al primo giorno lavorativo successivo, estendendo ulteriormente di fatto il tempo utile per effettuare il pagamento. Questo sistema garantisce maggiore serenità ai contribuenti, riducendo il rischio di errori formali che potrebbero compromettere la definizione agevolata. La regola è applicabile a tutte le scadenze dalla sanatoria.
Riassumendo
- Il 31 luglio scade la nona rata della rottamazione quater per i non decaduti.
- Scade anche la prima o unica rata per i riammessi alla sanatoria entro aprile.
- I riammessi potevano scegliere tra pagamento unico o piano in 10 rate.
- Le rate successive per i riammessi iniziano dal 30 novembre 2025.
- Le scadenze non sono perentorie: si applicano 5 giorni di tolleranza.
- Se la scadenza cade festiva, slitta al primo giorno lavorativo utile.