Ecco la guida completa per la richiesta del TFR ( Trattamento Fine rapporto) in busta paga in vigore da aprile 2015, i soggetti destinatari e il modulo per fare domanda (Qu.I.R.). E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, n. 29 intitolato “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018” che entra in vigore il 3 aprile 2015. Diventa quindi operativa la possibilità, per il lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all’art.

2120 del codice civile. Si ricorda che tale disposizione ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 30 giugno 2018.

 TFR busta paga: soggetti destinatari ed esclusi

Possono presentare istanza per  la  liquidazione  mensile  del tfr, tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da  almeno  sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. Sono esclusi:

  •  lavoratori dipendenti domestici;
  •  lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  •  lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  mediante  il  rinvio  alla contrattazione  di  secondo  livello,   prevede   la   corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento  del  TFR  medesimo  presso soggetti terzi;
  •  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  sottoposti  a procedure concorsuali;
  •  lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei  debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
  •  lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
  •  lavoratori dipendenti da datori di  lavoro  per  i  quali,  ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano  stati  autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata  dai predetti interventi;
  •  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  che  abbiano sottoscritto  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   e   di soddisfazione dei crediti di  cui  all’articolo  7,  della  legge  27 gennaio 2012, n. 3.

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Tassazione TFR busta paga

La  Qu.

I.R.  è  pari  alla  misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base  delle disposizioni dell’articolo 2120  del  codice  civile,  al  netto  del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto. Ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l’applicazione della tassazione  separat, la Qu.I.R. non è considerata  ai  fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione  del TFR. modulo – QuIR  

Domanda TFR busta paga: modulo Qu.I.R.

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., attraverso  la presentazione al datore di lavoro, di  apposita  istanza  di  accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. Accertato, da parte  del  datore  di  lavoro,  il  possesso  dei requisiti,  la  manifestazione  di  volonta’ esercitata dal lavoratore dipendente e’ efficace e l’erogazione della Qu.I.R. e’ operativa a  partire  dal  mese  successivo  a  quello  di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino  al  periodo  di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si  verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese  successivo  a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e’ tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.

I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle  modalita’  in  uso  ai  fini dell’erogazione della  retribuzione  corrisposta  in  dipendenza  del rapporto di lavoro.