La riforma del processo civile al vaglio del Governo include nuovi limiti per il prelievo forzoso sul conto presso terzi sul tema pignoramento pensione e stipendio. Le nuove misure sembrano voler trovare un compromesso tra l’esigenza dei creditori di vedere soddisfatto il debito e quella dei debitori di vedersi garantito un importo minimo per la sopravvivenza dignitosa.

Pignoramento presso terzi: accesso ai conti

Da un lato quindi il decreto legge appena licenziato dal Consiglio dei Ministri autorizza i creditori a richiedere alle banche in cui i debitori hanno il conto l’accesso alla banca dati informatica per una verifica sulla lista dei beni pignorabili.

Per il prossimo anno quindi non è richiesta all’uopo la previa pubblicazione dei decreti attuativi a cui la riforma del 2014 aveva subordinato questa possibilità. Sulla carta infatti questo potere era già stato introdotto lo scorso anno ma, mancando la relativa normativa di attuazione, non erano mancati avvocati che avevano negato l’utilizzo di tale strumento. Ora invece questi dati diventano disponibili anche per creditori privati e non solo per Equitalia.

Pignoramento pensione: la minima è intoccabile

Al contempo la riforma viene incontro alle esigenze dei debitori stabilendo dei limiti al prelievo del quinto dello stipendio o della pensione. Per quanto riguarda nello specifico la pensione è stato stabilito che sul conto va mantenuta quella vitale, corrispondente all’assegno sociale mensile più la metà. Se ne deduce intuitivamente che la pensione che non raggiunge questa soglia non può essere pignorata. Alcuni limiti vengono imposti anche per la parte eccedente.

Pignoramento sul conto: limiti a vantaggio del debitore

Nei casi ulteriori a quelli della quota pensione impignorabile, sussistono i seguenti limiti:

  • se l’accredito in banca è avvenuto prima del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale;
  • se l’accredito in banca ha una data uguale o posteriore rispetto a quella del pignoramentole predette somme possono essere pignorate entro i limiti stabiliti dalla precedente legge ovvero nella misura concessa dal giudice e, in ogni caso, mai oltre il quinto.

Debiti Equitalia: limiti al pignoramento pensione o stipendio sul conto

E’ bene precisare che i limiti al pignoramento suddetti valgono per tutti i creditori, pubblici o privati.

Valgono quindi anche per Equitalia. In quest’ultimo caso inoltre:

  • se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro, l’importo massimo pignorabile è di un decimo;
  • se l’accredito mensile è compreso tra 2.5001 e 5.000 euro, la quota pignorabile è pari ad un settimo;
  • se pensione o stipendio superano i 5.001 euro il pignoramento può essere eseguito entro i limiti sopra previsti per tutti i creditori.