La detrazione al 55% per risparmio energetico spetta a chi sostiene le spese dell’intervento, persona fisica e società, titolare o meno di reddito di impresa.

 

 

AIDC: norma di comportamento 184

Con la norma di comportamento  184, l’AIDC, l’associazione italiana dottori commercialisti, ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla fruizione della detrazione Irpef al 55% per lavori di risparmio energetico, recentemente modificata dal decreto sviluppo 2012, in via del tutto temporanea.

 

Decreto sviluppo 2012: detrazione 55%

Il decreto legge n. 83/2012, anche noto come decreto sviluppo 2012, ha infatti messo mani sulle detrazioni Irpef per interventi di ristrtturazione edilizia e di risparmio energetico.

Se, al fine di favorire la ripresa del mercato edile, la detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio viene aumentata dall’attuale 36% al 50%, con un nuovo limite massimo di spesa da 48.000 a 96.000, dal 26 giugno scorso (quando è entrato in vigore il decreto) e fino al 30 giugno 2013, cambiamenti sono stati anche per il bonus al 55% per interventi di riqualificazione energetica. Questo infatti viene diminuito al 50% e sempre in via del tutto temporanea, ossia fino al 30 giugno 2013.

 

Detrazione al 55% per tutti

L’AIDC ribalta ciò che aveva previsto l’Agenzia delle entrate in una risoluzione del 2008. Secondo l’AIDC infatti il bonus al 55% per il risparmio energetico spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell’intervento, a prescindere dal soggetto che esegue questo intervento, sia esso persona fisica che società. L’agevolazione fiscale per gli interventi volti al risparmio energetico, consistente nella detrazione del 55%, è fruibile da chiunque, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la tipologia di contribuente (persona fisica o società) indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche ove lo stesso sia titolare di reddito d’impresa.

 

 

Detrazione 55% per le società

Ciò comporta secondo l’AIDC che il bonus al 55% spetta sia alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa che ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Quindi, andando di segno opposto a quanto previsto dall’Amministrazione finanziaria con una risoluzione datata 2008, l’associazione del dottori commercialisti propende per la considerazione che il legislatore, in riferimento alla detrazione al 55% non ha voluto fare alcun tipo di eccezione, né dal punto di vista oggettivo, né da quello soggettivo. Come tale possono godere della detrazione al 55% persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti, per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale.

 

Unico SC e detrazione 55%

 Tale assenza di eccezioni oggettive o soggettive, precisa l’AIDC,  è riconfermata dalle istruzioni alla compilazione di Unico SC per le società di capitali, che al riguardo ripetono pressoché pedissequamente le parole del D.M. 19/02/2007.