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20 dicembre 2011, ore 17:02  |  Detrazioni fiscali

Detrazione 36% e 55% nella Manovra Monti: proroghe e novità

L’agevolazione Irpef al 36 non avrà più scadenza, mentre viene prorogato ad un anno quello al 55.

La detrazione del 36% e quella del 55% al centro della Manovra Monti – Tra le misure più  importanti della Manovra Monti ci sono le novità previste all’articolo 4, che pone particolare attenzione all’agevolazione Irpef al 36% per le ristrutturazioni edilizie e al 55% per le spese riguardanti il risparmio energetico.

RISTRUTTURAZIONI AGEVOLAZIONI FISCALI: L’AGEVOLAZIONE 36 

Cominciando dall’agevolazione per le spese fronteggiate per interventi di recupero e ristrutturazione edilizia, ove il bonus concerne la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del 36 per cento, in particolare è l’articolo 4 del decreto cosiddetto salva Italia, prevede l’inserimento nel Testo unico delle imposte sui redditi, dell’articolo 16 bis, denominato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. Ciò significa praticamente che il bonus al 36% entra a regime, trovando preciso inserimento nel Dpr 917 del 1986, all’articolo 16 bis e quindi non avrà più scadenza, ma sarà un’agevolazione stabile. 

 

LIMITE DETRAZIONE 36: IMPORTO MASSIMO SPESE 48 MILA EURO

La norma collocata all’articolo 4 del dl 6 dicembre 2011, n.201, però prevede delle limitazioni all’uso del bonus al 36 per cento, ossia della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 36 per cento, per cui le spese fronteggiate devono avere un importo massimo di 48mila euro per ogni immobile. Queste spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, grazie ad un titolo idoneo, l’unità immobiliare su cui sono effettuati gli interventi. 


SPESE RISTRUTTURAZIONE 36: QUALI SONO LE DETRAIBILI? 

Nella manovra adottata e messa  a punto dal governo tecnico guidato dal professor Mario Monti viene precisato inoltre quali siano le spese agevolabili per la detrazione al 36 per cento. Un elenco preciso e dettagliato delle spese per le quali è ammessa l’agevolazione al 36%.

Tra questi segnaliamo: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale, e sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle pertinenze, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune, interventi finalizzati a eliminare barriere architettoniche, con a oggetto ascensori, montacarichi e tutti i mezzi idonei a favorire la mobilità esterna e interna per le persone portatrici di handicap.  Tra gli interventi su unità immobiliari per cui è possibile ottenere la detrazione al 36 per cento vi rientrano quelli danneggiati e che come tali necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, in seguito a interventi calamitosi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Nel testo del dl 201 del 2011, si è prevista l’estensione dello sconto Irpef al 36% per questi interventi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Finiscono così per fruire dell’agevolazione al 36%, anche le zone alluvionate della Liguria, Sicilia e Calabria, recentemente interessate da eventi calamitosi naturali. Inserendo nel Testo unico sulle imposta sui redditi, l’articolo 16 bis, il dl 201/11 ha previsto anche che l’agevolazione al 36% sia riconosciuta per il restauro e la ristrutturazione edilizia di interi edifici che realizzano imprese di costruzione che devono vendere o assegnare l’immobile entro 6 mesi dalla fine dei lavori. 

AGEVOLAZIONI AL 36 RIDOTTE AL 50%

Sono previste delle riduzioni nette, al cinquanta per cento, per quegli interventi realizzati su unità immobiliari che sono adibite all’esercizio dell’arte, della  professione o dell’ attività commerciale. In tal caso la detrazione subisce un’ulteriore sforbiciata al 50 per cento. Riduzione anche al 50% anche in caso di cumulabilità dello sconto al 36% con le altre agevolazioni già applicate sugli immobili vincolati. 

 

PROROGA DETRAZIONE 55% RISPARMIO ENERGETICO: SCADENZA 31 DICEMBRE 2012

Dulcis in fundo, la manovra salva Italia ha inserito anche la proroga per ora di un anno, quindi con scadenza al 31 dicembre 2012 della detrazione Irpef al 55 per cento per le spese di recupero e risparmio energetico. Questo bonus quindi non entra a regime come il bonus al 36, ma almeno si è inserita una proroga della sua vigenza anche per il prossimo anno. Subiscono la detrazione Irpef al 55%, anche le spese relative ad interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitari. 

 

DETRAZIONE 36 VENDITA IMMOBILE: COSA STABILISCE IL DECRETO SALVA ITALIA

In riferimento alla detrazione al 36%, nel decreto salva Italia si menziona anche l’ipotesi di vendita dell’unità immobiliare in cui sono state effettuati interventi di recupero edilizio. In caso di vendita, dal 1 gennaio 2012, le detrazioni che non sono state utilizzate vengono trasferite per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.  In caso poi di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero e solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La legge n. 148/11, la cosiddetta manovra bis o di Ferragosto, ha previsto, in caso di vendita dell’unità immobiliare, la possibilità di contrattare il trasferimento della detrazione dell’unità immobiliare. Questo significa che il venditore dell’immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, in caso di compravendita, poteva mantenere per sé le rimanenti detrazioni al 36% ovvero queste possono essere trasferite all’acquirente. E’ nel contratto di compravendita, che deve essere indicato l’accordo tra le parti in cui scegliere se far rimanere le detrazioni in capo al venditore ovvero trasferirle all’acquirente. 

La con trattabilità del trasferimento della detrazione al 36%, rimane anche nella manovra salva Italia, in particolar modo, quando si parla di “salvo diverso accordo tra le parti”. Così per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2012, se nel contratto non si dice nulla detrazione al 36% viene trasferita direttamente all’acquirente persona fisica. 

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20 Commenti

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  • # 1
    Segnalo sul sito Uncsaal, la lettera congiunta di Assovetro, Federlegno Arredo, Pvc forum italia e Uncsaal al Presidente Monti per riconfermare al 55% le detrazioni fiscali anche dopo il 2012. LINK: http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/conferma-del-55%25-per-il-2012.html
  • # 2
    buongiorno, mi riferisco alla legge sulle detrazioni del 55% rigurdante il risparmio energetico. Questa legge è valida anche per la sostituzine di portoncini di ingresso e finestre vano scale condominiali? Il mio condominio è situato a Monfalcone in prov. di Gorizia dove, come ben si sa, soffia notevolmente la "bora" e noi per riscaldare gli appartamenti abbiamo un consumo esagerato di gas a fronte di questa situazione. In assemblea condominiale abbiamo parlato della sostituzione di questi serramenti. Vi sarei grata se mi potreste informare in merito. Grazie e cordiali saluti. Rita Soranzio
  • # 3
    si, e' possibile, io l'ho fatto. pero' se vai sul sito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE,e' a disposizione un opuscolo " L'AGENZIA INFORMA "che spiega perfettamente come, e cosa fare,lo aggiornano ogni anno
  • # 4
    ciao, certo è valida anche la la sostituzione di serramenti effettuata con profilo a taglio termico se vuoi qualche informazione su un preventivo generale vai sul sito www.gbcserramenti.it
  • # 5
    In relazione alla legge sulle detrazioni del 55%, vorrei sapere se, iniziati i lavori nel 2012 ma terminati nel 2013, la detrazione per le spese sostenute nel 2013 possono continuare ad essere detratte mantenendo le agevolazioni del 55%. Grazie per l'informazione.
    • # 6
      Originariamente inviato da renato
      In relazione alla legge sulle detrazioni del 55%, vorrei sapere se, iniziati i lavori nel 2012 ma terminati nel 2013, la detrazione per le spese sostenute nel 2013 possono continuare ad essere detratte mantenendo le agevolazioni del 55%. Grazie per l'informazione.
      Per lavori iniziati in un anno e che non terminano nello stesso, si deve presentare il modello IRE, una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate che ha come scopo quello di informare la stessa Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, permettendo così il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%. In sostanza se i lavori iniziano quest'anno e non terminano al 31.12.12 inviando entro il prossimo marzo 2013 il modello IRE si può continuare a fruire della detrazione. Tuttavia pare opportuno specificare che sulla detrazione al 55 il decreto salva Italia ha parlato di una proroga stabile dell'agevolazione in questione ma ridotta visto che dal 2013 passa dal 55 al 36%. In questo caso si attende un provvedimento della stessa Agenzia che ponga in luce le problematiche connesse.
  • # 7
    è possibile che, sullo stesso immobile e per la medesima pratica di ristrutturazione, il proprietario goda dell'agevolazione del 36% su una parte delle spese di ristrutturazione e l'usufruttuario goda del 55% su altre spese riguardanti il risparmio energetico?
    • # 8
      Originariamente inviato da Gabriele
      è possibile che, sullo stesso immobile e per la medesima pratica di ristrutturazione, il proprietario goda dell'agevolazione del 36% su una parte delle spese di ristrutturazione e l'usufruttuario goda del 55% su altre spese riguardanti il risparmio energetico?
      La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Allo stesso modo la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012). Ciò comporta che nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
  • # 9
    buongiorno io acquisterò a luglio canna fumaria in acciaio da inserire in quella esitente, stufa e lavoro di cartongesso di rifinitura attorno alla canna fumaria interna stanza: posso detrarre il 36% delle spese? grazie a tutti delle risposte ciao
    • # 10
      Originariamente inviato da Fabio
      buongiorno io acquisterò a luglio canna fumaria in acciaio da inserire in quella esitente, stufa e lavoro di cartongesso di rifinitura attorno alla canna fumaria interna stanza: posso detrarre il 36% delle spese? grazie a tutti delle risposte ciao
      Gli interventi ammessi per godere della detrazione Irpef al 36% sulla canna fumaria sono indicati in via generale nella guida prevista dall'Agenzia delle entrate, reperibile gratuitamente sul sito, come interventi che riguardano una nuova costruzione interna/ esterna o il rifacimento modificando i caratteri preesistenti.
  • # 11
    Sì, puoi detrarre le spese dalla tua dichiarazione dei redditi. Tra l'altro col nuovo decreto sviluppo si parla di aumentare la detraibilità dal 36% al 50%. Devi però presentare una SCIA al comune ed effettuare pagamento tramite bonifico bancario. La canna fumaria, essendo un bene finito, potrebbe essere acquistata con IVA agevolata al 10%.
  • # 12
    da quello che ho capito posso detrarre la canna fumaria e la manodopera. la stufa non rientra nel lavoro straordinario detraibile? d'altronde la definizione di lavoro straordinario detraibile è: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; Dalla definizione non necessariamente le modifiche devono essere strutturali in italiano la parola "anche" vuol dire appunto che non sono solo quelle strutturali e installare una stufa nuova non è una modifica che rinnova il riscaldamento della casa?
  • # 13
    Buongiorno, vorrei esporre il mio problema e chiedere dei chiarimenti. Ho in corso una ristrutturazione cominciata nel 2011, ho superato il tetto massimo di 48000 che volevo portare in detrazione con il 730 2012. Ho appreso oggi che è passato il decreto sviluppo e che il 36% è passato al 50% con aumento del tetto massimo. Mi chiedevo quindi... se io porto in detrazione il 2011 x il 2012 posso usufruire del tetto massimo di 96000 oppure devo togliere i 48000 già usufruiti x il 2011? Io ero convinta di no però chiedendo in giro mi hanno detto che i 48000 sono su base annua e non su immobile. Come devo comportarmi?
  • # 14
    Salve, prossimamento costruirò una canna fumaria ed installerò una termostufa nel mio appartamento. Normalmente rientrebbe nel risparmio energetico (36%), quindi ora il mio intervento fruirà della detrazione del 50%?
    • # 15
      Originariamente inviato da Ele
      Salve, prossimamento costruirò una canna fumaria ed installerò una termostufa nel mio appartamento. Normalmente rientrebbe nel risparmio energetico (36%), quindi ora il mio intervento fruirà della detrazione del 50%?
      Per Ele: il decreto sviluppo 2012 ha in un certo senso allineato le due detrazioni Iref, portando quella al 36 al 50% e quella al 55 al 50%.
  • # 16
    Ma c'è già una circolare ufficiale o solo queste linee guida, e dobbiamo attendere maggiori chiarimenti? (se vado in banca a fare il bonifico detrazione 50% sono già attrezzati?)
    • # 17
      Originariamente inviato da Ele
      Ma c'è già una circolare ufficiale o solo queste linee guida, e dobbiamo attendere maggiori chiarimenti? (se vado in banca a fare il bonifico detrazione 50% sono già attrezzati?)
      Per Ele: si tratta del decreto sviluppo che il Govenro Monti ha varato venerdì, ma si attende la pubblicazione.
  • # 18
    Scusate, ma ho fatto una domanda troppo complicata che non ho ricevuto risposta?
    • # 19
      Originariamente inviato da Lucia
      Scusate, ma ho fatto una domanda troppo complicata che non ho ricevuto risposta?
      Il nuovo decreto sviluppo ha previsto che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (che ancora non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale) e fino al 30 giugno 2013, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Con la conseguenza che coloro che stavano per avviare i lavori devono aspettare che entrino in vigore le nuove norme prima di effettuare il primo pagamento, in modo da poter beneficiare della maggiore detrazione dalle stesse. Per i lavori già avviati resta invece inteso che solo le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto legge saranno agevolabili al 50% e non più al 36%.
  • # 20
    Salve, ringrazio della risposta. Quindi se nel 2011 ho raggiunto i 48000 di tetto massimo e dopo l'entrata in vigore del Decreto devo effettuare altre spese il tetto massimo resta 96000 oppure devo togliere i 48000 del 2011?

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