Lavoro autonomo – Quali sono i costi deducibili per un lavoratore autonomo? – Per un libero professionista, lavoratore autonomo, le spese che effettivamente sostiene (oltre a quelle imputabili per competenza, come, ad esempio, gli ammortamenti), sono ammesse in deduzione a condizione che siano: inerenti, ovvero abbiano attinenza con l’attività svolta dal lavoratore autonomo; documentate in modo che sia dimostrabile il sostenimento della spesa.

Spese deducibili lavoratori autonomi

Sono ammesse in deduzione:

  • Le spese sostenute nell’anno per l’acquisto di beni strumentali, di costo unitario inferiore a 516,50 euro
  • Le quote di ammortamento di competenza dell’anno relative a beni mobili strumentali e determinate secondo i coefficienti ministeriali, sempre in forma piena, in quanto non è ammesso né l’ammortamento ridotto per il primo esercizio, né l’ammortamento anticipato.
  • I canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali.
  • I canoni di locazione .

Deducibilità quote di ammortamento – A partire dal primo gennaio 2007 , le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.

Lgs. 1° agosto 2003, n 259, sono deducibili nella misura dell’80%.

Deducibilità spese autoveicoli  – Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, sono deducibili nella misura del 40% relativamente ai costi sostenuti per autovetture ed autocaravan, per ciclomotori e motocicli e comunque nel limite massimo del costo di acquisto ammortizzabile ai fini fiscali previsto dall’art. 164 del Tiur. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura, limitatamente ad un solo veicolo.

Se l’attività è svolta da società semplici ed associazioni di cui all’articolo 5 del nuovo Tiur, tali limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.

Deducibilità leasing auto professionisti – Relativamente ai mezzi di trasporto acquistati in leasing, la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle apposite tabelle ministeriali.

Deducibilità leasing immobiliare – Per gli immobili e per i leasing immobiliari stipulati dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, è previsto che:

  • Quelli utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.
  • Per gli immobili strumentali è deducibile una quota di ammortamento non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aeree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
  • Per gli immobili strumentali in locazione finanziaria sono deducibili i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta, a condizione che la durata del contratto non sia superiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario corrispondente ai coefficienti ministeriali e, comunque , con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni.
  • Le spese relative all’ammortamento , alla ristrutturazione ed alla manutenzione di immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento,  nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.

Relativamente agli immobili strumentali che non rientrano nella disciplina sopra riportata sono ammessi in deduzione:

  • Il 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato  promiscuamente  per l’esercizio dell’attività, purché  il professionista non possegga nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
  • Il canone di locazione corrisposto nel periodo d’imposta, per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Deducibilità prestazioni alberghiere – Fino all’esercizio in corso al 31/12/2008, le prestazioni alberghiere e le somministrazione di bevande ed alimenti, erano deducibili per un importo complessivo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

A decorrere dall’esercizio 2009 è consentita la deduzione del 75% delle spese sostenute, fermo restando il limite complessivo del 2% dei compensi.

Va ricordato che, con decorrenza dal 4 luglio 2006, in base alle modifiche introdotte dall’articolo 36 comma 29 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Deducibilità spese di rappresentanza – Le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo non superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tra le altre  sono considerate spese di rappresentanza quelle spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, d’antiquariato, da collezione, anche se utilizzabili come beni strumentali e le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Le spese di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare complessivo, comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno.

Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente e per i collaboratori, sono ammesse in deduzione tutte le somme corrisposte a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Sono incluse anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo ed i premi pagati alle compagnie assicurative in sostituzione di tali quote. Le spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti, e non anche per i collaboratori, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte nel territorio nazionale, mentre per le trasferte all’estero è di 258,23.