Bonus Irpef da 80 euro al mese dal mese di maggio 2014 erogato dal sostituto di imposta automatica, senza alcuna richiesta, nella busta paga. Questo e altri i chiarimenti sul credito introdotto dal decreto legge 66/2014 da parte dell’agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014.

Bonus Irpef 80 euro: di cosa si tratta

Il bonus Irpef è un credito riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo del credito è di:

  •  640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro;
  •  in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il bonus Irpef deve essere riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari ed è attribuito infatti dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, il bonus Irpef è riconosciuto per l’anno 2014,ma si attende un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità 2015.

 Bonus Irpef: a quanto ammonta

Il bonus Irpef, come specifica nella circolare l’agenzia delle entrate, è un credito, che non concorre alla formazione del reddito, e ha importo pari a:

  • 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.

Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Bonus Irpef: i soggetti beneficiari

Beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR ( compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche, compensi per lavori socialmente utili).

Per aver diritto al bonus irpef  è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.

 Bonsu Irpef 2014: chi sono gli esclusi

Sono esclusi dal bonus Irpef:

  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
  • i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
  • i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Bonus Irpef: il sostituto di imposta

Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta riconoscono il credito eventualmente  in via automatica e devono ripartirlo fra le retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile. Si precisa che i sostituti d’imposta  sono:

  • gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;
  • le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
  • le imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • il curatore fallimentare;
  • il commissario liquidatore;
  • il condominio.

 Tali soggetti  sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.

Sono tenuti a riconoscere il bonus irpef anche:

  •  le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Riconoscimento bonus 80 euro automatico

Il riconoscimento del bonus Irpef in via automatica sta a significare che non occorre alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014. Il bonus irpef, come si legge del decreto Renzi, “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

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Bonus Irpef: cosa deve fare il sostituto di imposta

Il bonus irpef da 80 euro  è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. Il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di incapienza delle ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. I contributi utilizzati per l’erogazione del credito e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Bonus Irpef per contribuenti senza sostituto di imposta

Per i contribuenti che sono senza sostituto di imposta,  possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.  La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

 Bonus Irpef per chi supera i 26mila euro: ecco cosa fare

Inoltre, l’agenzia delle entrate precisa anche che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

 

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