Quando si parla di subentro e volture nelle utenze domestiche una delle prime domande che ci si pone è a chi spetta pagare le morosità pregresse. Se l’inquilino precedente non ha saldato tutte le fatture, i fornitori di energia elettrica e di gas potrebbero chiedere ai nuovi utenti di saldare le morosità lasciate dagli utenti precedenti, pena la non attivazione della fornitura fino al saldo del debito pregresso. Questo tipo di comportamento da parte del gestore è illecito perché si fa confusione sulla differenza che intercorre tra subentro e voltura.

 

Volture e subentri

La voltura, secondo l’Autorità dell’energia elettrica e gas, “è il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas”, mentre il subentro “a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”. Il subentro, quindi, prevede due contratti diversi e il nuovo utente non è tenuto a rispondere dei debiti contratti dal vecchio intestatario poiché i due rapporti contrattuali sono distinti e separati e gli obblighi precedenti sono imputabili, quindi, a soggetti separati. Per i debiti esistenti, in questo caso, il gestore può rivalersi solo sul vecchio utente, in altre parole chi li ha contratti e non potrà rifiutare di attivare una nuova utenza per debiti lasciati in sospeso dal vecchio utente. Se, invece, si tratta di una voltura, il problema è diverso: la voltura è una prassi più diffusa perché è più economica ed evita l’interruzione della fornitura e di nuovi contratti. In questo caso il nuovo intestatario si intesterebbe un contratto già esistente accollandosi anche il pagamento delle pendenze lasciate dal precedente utente che dovrà pagare al gestore prima di avere la voltura.

 

Illeciti del gestore

A quanto sembra, però, anche nel caso della voltura il nuovo utente non è tenuto saldare debiti contratti dal vecchio utente: le morosità pregresse resterebbero comunque contratte dal vecchio utente e pretenderne il pagamento dal nuovo contraente sarebbe comunque un illecito. A giungere a questa conclusione è l’associazione ADUC che spiega: “Come detto, non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione di “voltura” con una qualche forza normativa che siamo riusciti a rintracciare si trova all’art. 1 dell’Allegato A alla Delibera n. 348/07. Ebbene, contrariamente a quanto riportato nelle domande frequenti sul sito dell’Aeeg (come visto, “contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un utente all’altro”), la voltura è definita come segue: “è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”. Da questa definizione, recentemente utilizzata in alcune sentenze di merito, appare chiaro che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente. Proprio come accade nel subentro. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto. Non sarà in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo. E’ pur vero che la delibera 348/07 riguarda solo l’elettricità, ma in assenza di una definizione diversa e contraria per il mercato del gas e dell’acqua, cosa che sarebbe peraltro irragionevole, non può che applicarsi per analogia a tutte le utenze che ricadono sotto la regolamentazione dell’Aeeg. Ma cosa accade se il contratto sottoscritto prevede una definizione diversa di “voltura”, come fa ad esempio questo gestore? Oppure se utilizza altra terminologia (ad esempio, cessione del contratto) per far ricadere sul nuovo utente-consumatore i debiti del vecchio utente? Se fosse utilizzata l’espressione “voltura”, anche solo nella fase precontrattuale, prevarrebbe sempre e comunque la definizione contenuta nella normativa emanata dall’Autorità preposta alla regolamentazione del mercato dell’energia. Sarebbe una clausola contrattuale inefficace quella che utilizzasse un termine con un preciso significato normativo sancito dall’Aeeg, per poi darne un significato diverso. Ma anche dove non fosse utilizzata l’espressione “voltura”, stante il fatto che l’Aeeg ha stabilito il subentro e la voltura quali le due uniche modalità di passaggio dell’utenza da un consumatore all’altro, ci si potrebbe opporre ad una richiesta di pagamento di morosità pregresse. E questo perché far ricadere su un diverso utente i debiti di un altro utente dell’energia sarebbe in violazione di alcuni principi generali, quali la buona fede e correttezza contrattuale, e potrebbe costituire causa di annullabilità del contratto per vizio del consenso. Soprattutto, quando l’utente è un consumatore, vi sarebbero svariate violazioni del Codice del consumo: obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili, pratica commerciale scorretta, omissione ingannevole, clausola vessatoria etc. Sarebbe, infatti, in contrasto con ogni basilare principio della normativa a tutela del consumatore costringere l’utente, per avere luce o gas o acqua, a farsi carico di un debito fatto da altro utente di cui spesso neanche conosce o può conoscere l’entità (ogni informazione richiesta al gestore sulla morosità del precedente intestatario sarebbe negata per motivi di privacy). Ovviamente, esistono casi particolari in cui il nuovo utente dovrà farsi carico dei debiti del vecchio utente, ma non si tratta tanto di eccezioni alla regola appena descritta, quanto piuttosto dell’applicazione di altre norme. Ad esempio, l’erede che chiede il subentro o la voltura dell’utenza intestata al de cuius risponde dei debiti di quest’ultimo in base alle norme sulla successione ereditaria. Oppure nel caso in cui il gestore dimostri che il subentro o la voltura sia stata richiesta al fine di ostacolarne l’attività di recupero crediti (es., il familiare che chiede la voltura dell’utenza intestata al convivente moroso). In conclusione, che si tratti di subentro o di voltura, al nuovo cliente non potrà essere richiesto di rispondere della morosità pregressa lasciata dal vecchio cliente. Ogni richiesta in tal senso, specialmente se accompagnata dalla sospensione o dal rifiuto di attivare l’utenza, costituirebbe un illecito per il quale potrà essere fatta denuncia all’Agcm e una causa contro il gestore di energia per ottenere l’erogazione ed il risarcimento del danno. Chi ha pagato i debiti del precedente utente, se nel frattempo non si è rivalso su quest’ultimo, potrà pretenderne il rimborso dal gestore. Potrà farlo entro dieci anni da quando ha effettuato il pagamento, intimando al gestore la ripetizione dell’indebito tramite lettera raccomandata a/r o PEC di messa in mora. Dopodiché, oltre a denunciare l’accaduto all’Agcm, potrà fare causa per riavere il dovuto.”