Molto spesso chi decide di ricominciare da zero una vita all’estero per dare forza al suo cambiamento o per tagliare definitivamente i ponti con il passato può anche decidere di cambiare nome o cognome. La cosa potrebbe servire anche per non essere additato sempre come “straniero”. Ogni anno circa 1400 italiani decidono di cambiare il proprio cognome o il proprio nome per i motivi più disparati. I riferimenti normativi per fare questi cambi sono molti e ve li illustreremo di seguito.

Chi sente l’esigena di cambiare il proprio cognome o il proprio nome perché vergognoso, ridicolo o perché rivela la propria origine naturale deve seguire il procedimento apposito per la semplificazione dello stato civile. Se si vuole cambiare il proprio cognome o aggiungerne al proprio un altro si deve essere autorizzati dal Ministro dell’Interno. L’autorizzazione si può ricevere presentando l’apposita istanza. Le informazioni sulla domanda sono assunte dal Prefetto che le trasmette poi al Ministero dell’Interno, qualora la domanda appaia meritevole di essere presa in considerazione chi fa la richiesta può affiggere all’albo pretorio del proprio comune di nascita un riassunto del contenuto della domanda per 30 giorni consecutivi. Se il richiedente è nato e vive all’estero l’affissione deve avvenire all’albo dell’ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede il richiedente, ma se chi presenta la domanda risiede all’estero ma è nato in Italia l’affissione deve avvenire anche nell’albo pretorio del comune di nascita. Se invece chi presenta la domanda è nato all’estero ma risiede in Italia l’affissione è dovuta solo all’albo pretorio del comune di residenza. Trascorso il termine di 30 giorni sena che nessuno abbia avanzato opposizioni al cambiamento del nome o cognome, il richiedente può presentarsi alla Prefettura per il successivo step che consiste nell’inoltro al Ministero dell’Interno dell’avviso che certifichi l’affissione e la sua durata, di cui il Ministero dovrebbe certificare la regolarità per poi emanare il decreto di concessione.
La documentazione da presentare varia nel caso che il richiedente sia maggiorenne o minorenne. Vediamo quali sono i documenti da presentare in entrambi i casi: Per i maggiorenni: domanda in bollo da € 14,62?(scarica il modello A – cambiamento del cognome per maggiorenni)?(scarica il modello B – cambiamento del nome per maggiorenni)?2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati?(scarica il modello di autocertificazione)?3. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta?4. fotocopia di un documento di identità (solo se inviata per posta)?5. dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi Se il cambio di nome e/ o di cognome è autorizzato il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto Riferimenti normativi? D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 84 e segg. Per i minorenni (anche se adottati): Domanda in bollo da € 14,62 sottoscritta da entrambi i genitori o da uno dei due genitori con l’assenso dell’altro, o da chi esercita la potestà genitoriale?(scarica il modello C – cambiamento del cognome per minori)?(scarica il modello D – cambiamento del nome per minori);?2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati?(scarica il modello di autocertificazione);?3. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;?4. fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive l’istanza (solo se inviata per posta);?5. dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi.
Se il cambio del nome e/o del cognome è autorizzato il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto. Riferimenti normativi?D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 84 e segg.